Repertorio n. 4259                                                                  Raccolta n. 3024

 

CONVENZIONE EDILIZIA RELATIVA AD IMMOBILI IN TORINO IN ESECUZIONE DI PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EX ARTICOLO 2, COMMA 2, LEGGE 179/92 E DI ACCORDO DI PROGRAMMA EX ARTICOLO 27 LEGGE 142 /90

 

AMBITO SPINA 3

COMPRENSORIO E – VITALI

 

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno millenovecentonovantanove, il giorno quattordici del mese di luglio in Torino, in una sala del Palazzo Municipale, Piazza Palazzo di Città n.1.

Innanzi a me Dottore Paolo Revigliono, Notaio alla residenza di Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo; senza l’assistenza dei testi per espressa concorde rinuncia fatta con il mio assenso dai comparenti aventi i requisiti di legge, sono presenti:

BIANCIOTTO Dottor GIUSEPPE, nato a Torino il 24 giugno 1954, dirigente amministrativo, domiciliato per la carica in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Contratti ed in rappresentanza del COMUNE DI TORINO con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, Codice Fiscale 00514490010;

con i poteri per quanto infra a norma dell’articolo 51 Legge numero 142/90 e sue modifiche e integrazioni e dell’articolo 19 comma 2 del vigente Regolamento Contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 marzo 1999 (meccanografico n. 9811035/03) numero 44, esecutiva dal 19 aprile 1999, e in esecuzione di deliberazione del Consiglio Comunale numero 18 in data 27 gennaio 1999, divenuta esecutiva in data 12 febbraio 1999, che in copia conforme in data 12 luglio 1999 trovasi allegata sotto la lettera A ad atto mio rogito in data odierna, repertorio numero 4257, raccolta numero 3022; nonché all’esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale numero 46/99 del 9 luglio 1999, nel seguito denominato per brevità “Comune”;

MAZZARINI Avvocato GIORGIO, nato a Porto San Giorgio (AP) il 16 luglio 1949, dirigente,

BOZZANO Angelo, nato a Sassari (Ss) il 4 settembre 1958 dirigente,

domiciliati per la carica in Roma, Viale di Villa Massimo n. 47, i quali intervengono al presente atto nella loro qualità di procuratori speciali, con firma libera e disgiunta, della “Cimi-Montubi S.p.A” con sede in Roma (Roma) Via di Villa Massimo n. 47 Codice Fiscale 08584330156 e Partita Iva 03901861009; capitale sociale di lire 287.945.000.000 iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma con il numero 7412/90; tali nominati con procura speciale autenticata dal Dottor Ignazio De Franchis, Notaio in Roma, in data quindici dicembre millenovecentonovantotto, repertorio numero 55504, depositata in atto pubblico con verbale rogito stesso Notaio in data ventitre dicembre millenovecentonovantotto, repertorio numero 55634/11718, registrato a Roma il giorno 11 gennaio 1999 che in copia conforme in data 28 aprile 1999 trovasi allegata sotto la lettera B al succitato atto mio rogito in data odierna in seguito per brevità denominata “Soggetto Proponente Attuatore”.

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMESSO

A)   che il Decreto Ministeriale 21 dicembre 1994 prevede che le risorse finanziarie di cui all’art. 2, comma, 2 della legge 17 febbraio 1992 numero 179 sono destinate alla formazione ed all’attuazione di Programmi di Riqualificazione Urbana (P.Ri.U.), con il concorso obbligatorio di risorse private e con la partecipazione di soggetti pubblici con fondi propri;

B)   che i Programmi di Riqualificazione Urbana si propongono di attuare interventi di recupero edilizio e funzionale su ambiti territoriali individuati attraverso proposte unitarie;

C)   che con Decreto Ministeriale 21 dicembre 1994 è stato emanato il bando relativo ai programmi di riqualificazione urbana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1994, numero 302 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1995, numero 55, unitamente al decreto ministeriale 4 febbraio 1995, con il quale è stata soppressa la lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 del suddetto decreto ministeriale 21 dicembre 1994;

D)   che con deliberazione numero 9507792/47 in data 26 ottobre 1995 la Giunta Municipale del Comune ha approvato l’”Invito pubblico concorrenziale” inerente i Programmi di Riqualificazione Urbana, ai sensi del citato Decreto Ministeriale 21 dicembre 1994, nel quale sono state indicate le situazioni urbane di intervento prioritario;

E)   che a seguito del suddetto invito sono pervenute 24 (ventiquattro) proposte, tra le quali una, in data 20 novembre 1995, con riferimento al comprensorio Vitali della Cimi-Montubi S.p.A. “Spina 3”;

F)   che il Comune, esperite le opportune verifiche sotto l’aspetto urbanistico ed economico finanziario, ha ritenuto compatibile con gli obiettivi generali del programma 13 proposte, tra cui quella relativa all’ambito “Spina 3”;

G)   che con nota 7 marzo 1996 protocollo numero 2747 il Comune ha trasmesso al Ministero dei Lavori Pubblici, tra le altre, la proposta di Programma di Riqualificazione Urbana relativa all’ambito “Spina 3”;

H)   che in data primo agosto 1996, repertorio atti numero 161, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome ha individuato le proposte di programma da ammettere a finanziamento tra le quali quella presentata dal Comune di Torino relativa all’ambito “Spina 3” per un importo di Lire 48.768.000.000 (quarantottomiliardisettecentoses- santottomilioni);

I)   che con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 gennaio 1997 (meccanografico 9607826/09), esecutiva dal 7 febbraio 1997, è stato approvato, tra gli altri, il “programma preliminare” del P.Ri.U. “Spina 3”, Rimodulato sulla base delle risorse finanziarie effettivamente rese disponibili dal Ministero dei Lavori pubblici – Di.CO.TER. – Direzione Generale del Coordinamento Territoriale;

L)   che la Civica Amministrazione, in conformità con gli indirizzi espressi con la mozione approvata il 22 settembre 1997, ha riesaminato alcune indicazioni di Piano Regolatore Generale relative alla Spina Centrale, in particolare riducendone il carico insediativo previsto;

M)   che ai sensi dell’articolo 12, lettera b), del Decreto Ministeriale 21 dicembre 1994, in data 20 gennaio 1998 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa relativo all’attuazione e al finanziamento del P.Ri.U. (Programma di Riqualificazione Urbana) “Spina 3”, tra il Ministero dei Lavori Pubblici, il Comune di Torino e con la partecipazione della Regione Piemonte trattandosi di interventi in variante al Piano Regolatore Generale vigente;

N)   che in ottemperanza ai disposti dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale 30 ottobre 1997 il P.Ri.U. “Spina 3” è stato pubblicato per trenta giorni consecutivi dal 20 ottobre 1998 al 19 novembre 1998 con le forme e modalità di legge e che nei successivi trenta giorni sono pervenute osservazioni in merito alla proposta di P.Ri.U. e che alle stesse è stato ritualmente controdedotto;

O)   che ai fini della conclusione dell’accordo di programma previsto dal Decreto Ministeriale 21 dicembre 1994, articolo 12, lettera c), come modificato dal Decreto Ministeriale 30 ottobre 1997, articolo2, è stato redatto il programma urbanistico definitivo in variante al Piano Regolatore Generale vigente, allegato all’accordo di programma;

P)   che il Proponente soggetto attuatore privato CIMI-MONTUBI S.p.A. è proprietario di terreni della superficie di metri quadrati 248.243 (duecentoquarantottomiladue­centoquarantatre), siti in Torino, descritti a Catasto Terreni al Foglio 1124, numeri 7, 21, 31, 34 evidenziati nella Tavola E4 del Progetto Definitivo del P.Ri.U.;

P1)  che il Comune di Torino, nell’ambito del PRIU Spina 3 è proprietario di aree della superficie complessiva pari a metri quadri 159.515 (centocinquantanovemilacin­quecentoquindici), cui corrispondono metri quadrati 76.567 (settantaseimi­lacinquecentosessantasette) di SLP (superficie lorda di pavimento), parte dei quali, metri quadrati 19.000 (diciannovemila) sono collocati nel comprensorio Vitali;

Q)   che il Comune di Torino, in quanto proprietario delle aree di cui sopra, è anche soggetto attuatore degli interventi previsti nel Programma di Riqualificazione Urbana oggetto di accordo di programma;

-      mette a disposizione le proprie aree per l’attuazione degli interventi previsti nel Programma di Riqualificazione Urbana oggetto di accordo di programma;

-      darà attuazione ai propri diritti edificatori con le modalità previste nel successivo punto R) e nei tempi definiti nel cronoprogramma allegato all’accordo.

R)   che per gli interventi corrispondenti alle quote di diritti edificatori comunali, la Città di Torino, con deliberazione della Giunta comunale, valuterà se dare attuazione diretta, anche mediante forme di società mista, ai diritti comunali medesimi o avvalersi di operatori privati. Questi ultimi saranno individuati mediante asta pubblica ai sensi del Regolamento di contabilità dello Stato (R.D. 23 maggio 1924 n° 827) ed a favore del Proponente soggetto attuatore sarà previsto il diritto di prelazione, mediante clausola inserita nel bando d’asta, con l’indicazione del termine per l’esercizio stesso;

S)   che si definiscono soggetti attuatori del programma gli operatori che intervengono alla realizzazione del presente Programma di Riqualificazione Urbana oggetto di accordo di programma:

-      Proponente e/o aventi causa a qualsiasi titolo

-      Comune di Torino o eventuali altri operatori che ne acquisiscano i diritti edificatori;

S1) che per “aree necessarie all’atterraggio dei diritti edificatori” si intendono le aree di concentrazione dell’edificato, anche in regime di comproprietà, e le aree di pertinenza o da assoggettare all’uso pubblico;    

T)   che il Proponente soggetto attuatore, ad ulteriore garanzia per l’attuazione complessiva del programma, ha prestato idonea polizza fideiussoria per l’importo di lire 1.047.004.000 (unmiliardoquarantasettemilioniquattromila) (pari allo 0,5% del valore complessivo delle opere private previste dal programma), avendo come riferimento quale base di calcolo i dati complessivi, IVA esclusa, indicati nel piano finanziario;

U)   che il Proponente soggetto attuatore produrrà idonee garanzie fideiussorie come da atto d’obblico rogito Notaio De Franchis Ignazio in data 23 dicembre 1998 repertorio numero 55635/11719 relative agli oneri aggiuntivi privati, pari a lire 11.722.000.000 (undicimiliardisettecentoventiduemilioni);

V)   che il Comune si impegna , nel caso in cui ceda parte o tutti i propri diritti edificatori a terzi , a far rilasciare dagli stessi analoghe polizze fidejussorie per quanto di propria competenza (opere private, risorse aggiuntive);

V1) che l’occupazione delle aree pubbliche che il Proponente dovrà effettuare per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, sarà disciplinata, ai fini dell’applicazione o dell’esenzione del canone sostitutivo della TOSAP (Tassa Occupazione Spazi Aree Pubbliche), dalle disposizioni contenute nel regolamento comunale in corso di adozione alla data di approvazione dello schema della presente convenzione, previsto dall’articolo 63 del Decreto Legislativo 446 del 15 dicembre 1997;

Z)   che il Programma di Riqualificazione Urbana è stato oggetto, tra il Ministero dei Lavori Pubblici, la Regione Piemonte ed il Comune di Torino, di Accordo di Programma ai sensi dell’articolo 27 della Legge 142/1990 e sue modifiche ed integrazioni stipulato in data 30 dicembre 1998 e successivamente adottato con decreto del Presidente della Giunta Regionale numero 31 del 7 maggio 1999;

Z1) che l’adozione dell’Accordo di Programma con decreto del Presidente della Giunta Regionale ha determinato la variazione allo strumento urbanistico generale vigente per consentire l’attuazione del Programma con le condizioni prescrittive contenute nelle Tavole numero 3 e numero 7 dell’elaborato A.2, nelle Tabelle numero 5 e 6 dell’elaborato A1, nelle Tavole numeri F/5 e F/7 e nelle Norme Tecniche di Attuazione allegate all’accordo;

Z2) che il Consiglio Comunale di Torino, con deliberazione numero 18 del 27 gennaio 1999 allegata sotto la lettera A al succitato atto mio rogito in data odierna ha ratificato l’Accordo di Programma e successivamente ha approvato il Programma di Riqualificazione Urbana, i progetti preliminari delle opere pubbliche nonché lo schema della presente convenzione;

Z3) che il Proponente soggetto attuatore ha stipulato in data 23 dicembre 1998 Atto d’Obbligo con il quale si è impegnato a sottoscrivere, nei tempi e nelle modalità fissati dall’accordo di programma, la presente convenzione, dichiarando esplicitamente di conoscerne ed accettarne il contenuto, senza alcuna eccezione o riserva.

CIO’ PREMESSO

Ed assunto a parte sostanziale ed integrante del presente atto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Oggetto

La presente convenzione ha ad oggetto il Programma di Riqualificazione Urbana “Spina 3”, Comprensorio Vitali cui le parti si obbligano a dare attuazione ed a rispettarne le previsioni.

Le premesse e l’Accordo di Programma costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 2 - Elaborati costituenti il Programma di Riqualificazione Urbana

Il Programma Definitivo del P.Ri.U. comprende i seguenti elaborati:

PROGETTO URBANISTICO DEFINITIVO

ELABORATI GENERALI

A.1     Relazione illustrativa, tabelle e schede

A.2     Tavole

A.3     Norme tecniche di attuazione

A.4     Piano finanziario

A.5     Cronoprogramma

A.6     Schede degli interventi pubblici

B       Studio unitario d’ambito – schede e tavole

Allegato d – Analisi storica dei processi urbanistici, evolutivi delle aree industriali oggi denominate Spina 3

PROGETTI PRELIMINARI DELLE OPERE PUBBLICHE

A.a. 1a Stato di fatto

A.a. 1b Stato di fatto, vuoti interrati, cunicoli e fondazioni

A.a. 1b allegati Analisi storica sulle attività produttive in Spina 3

A.a. 1c Stato di fatto rete idrica

A.a. 1d Stato di fatto rete fognaria bianca e nera

A.a. 1e Stato di fatto rete AEM ed elettrica

A.a. 1f Stato di fatto rete TELECOM

A.a. 1g Stato di fatto rete ITALGAS

A.a. 1h Stato di fatto impianto di teleriscaldamento

A.a. 1c/1h Allegati Accertamento dello stato di fatto dei sotto servizi presenti nelle zone circostanti l’ambito Spina 3

A.a. 2 Sovrapposizione progetto stato di fatto

A.a. 3a Aree pubbliche interessate dalle demolizioni e bonifiche e planimetria

A.a. 3 allegato 3b Aree pubbliche interessate da demolizioni e bonifiche, relazione tecnica e computi

A.a. 4a Viabilità – planimetria

A.a. 4a/int. Viabilità planimetria

A.a. 4a-1 Viabilità – planimetria. Impianto di illuminazione pubblica

A.a. 4b Viabilità – sezioni e particolari

A.a. 4b/int. Viabilità – sezioni e particolari

A.a. 4c Viabilità – parcheggi a raso, planimetria

A.a. 4d Viabilità – parcheggi comprensorio Savigliano, piante e sezione

A.a. 4 allegato d1 Parcheggi comprensorio Savigliano, relazione tecnica e illustrativa

A.a. 4e Viabilità – Parcheggi comprensorio Michelin, piante

A.a. 4e 1 Viabilità – Parcheggi comprensorio Michelin, sezioni e dettagli

A.a. 4 allegato 2 Parcheggi comprensorio Michelin, relazione tecnica ed illustrativa

A.a. 4 f Viabilità – Parcheggi comprensorio Ingest, piante

A.a. 5 Infrastrutture e rete – fognatura nera, planimetria

A.a. 5/6 Infrastrutture e rete – fognatura bianca e nera

A.a. 5a Infrastrutture e rete – fognatura nera, profili longitudinali del terreno

A.a. 5b Infrastrutture e rete – fognatura nera, pozzetto d’ispezione

A.a. 5b1 Infrastrutture e rete – fognatura nera, Sifone piante e sezioni

A.a. 6 Infrastrutture e rete – fognatura bianca

A.a. 6a Infrastrutture e rete – fognatura bianca, profili longitudinali del terreno

A.a. 6b Infrastrutture e rete – fognatura bianca, canali bianca – sezioni

A.a. 7a Infrastrutture e rete – gallerie tecniche sezioni stradali

A.a. 7a-1 Infrastrutture e rete – gallerie tecniche, reti idriche, teleriscaldamento, reti elettriche e telefoniche

A.a. 7a-2 Infrastrutture e rete – gallerie tecniche, sezioni particolari

A.a. 7a allegati Raccolta e analisi di documentazione su iniziative di tunnel multiservizio in aree urbane europee

A.a. 7a allegato 2 Studio preliminare di affidabilità e sicurezza delle strutture sotterranee polifunzionali

A.a. 7a allegato 3 Proposta di layout e dimensionamento dei tunnel multiservizio di Spina 3. Valutazione dei costi

A.a. 7a allegato 4 il sistema energetico di Spina 3

A.a. 8 Infrastrutture e rete – cunicoli e vani esistenti da recuperare e sezioni trasversali area Ingest

A.a. 9a Caratteristiche delle aree, vincoli e opportunità

A.a. 9a allegati Parco e aree verdi – indirizzi, proposte, indicazioni progettuali

A.a. 10 Strutture per l’istruzione – asilo nido, scuola materna, scuola elementare, planimetrie

A.a. allegato 11 Elenco prezzi

A.a. allegato 11/int. Elenco prezzi

A.a. allegato 12 Computo metrico estimativo

A.a. allegato 12/int. Computo metrico estimativo

A.a. 13 Comprensorio Savigliano – Recupero capannone con destinazione museale

A.a. 14 Comprensorio Savigliano – Recupero capannone con destinazione Auditorium

A.a. allegato 15 Relazione tecnica illustrativa

A.a. 16 Parco urbano fluviale Spina 3

A.a. 16/3 Assetto proprietario, che in copia conforme in data 12 luglio 1999 trovasi allegato sotto la lettera F al succitato atto mio rogito in data odierna.

ARTICOLO 2 bis

Elaborati del Programma di Riqualificazione Urbana relativi al Comprensorio Vitali            

Il Programma Definitivo del P.Ri.U. comprende i seguenti elaborati:

- E3 – Estratti di mappa catastale

- E6 – Progetto – Individuazione degli interventi pubblici e privati

- E 12 – Schema di Convenzione

che in copia conforme in data 12 luglio 1999 allego ad integrare il presente atto rispettivamente sotto le letttere A-B-C

- E1 – Relazione Illustrativa

- Tavola E2 – Stato di fatto

- Tavola E4 – Individuazione delle proprietà

- Tavola E5 – Progetto – Destinazioni d’uso

- Tavola E7 – Progetto – Regole edilizie e urbanistiche

- Tavola E8 – Progetto – Planivolumetrico indicativo degli interventi

- E9 – Norme di attuazione

- E10 – Cronoprogramma

- E11 – Schede degli interventi privati

ARTICOLO 2 ter – Subcomprensori

Il comprensorio Vitali si articola nei seguenti subcomprensori:

-      Caserma della Polizia – EuroTorino 1;

-      Zona produttiva – EuroTorino 2;

-      Zona mista residenziale/ASPI/terziario;

-      Zona residenziale sud.

ARTICOLO 3 - Contenuti del Programma di Riqualificazione Urbana relativamente al Comprensorio

Gli interventi edilizi compresi nel Comprensorio comportano una SLP (superficie lorda pavimento) complessiva di pertinenza “CIMI-MONTUBI S.p.A.” di metri quadrati 151.079 (centocinquantunomilasettantanove) e di pertinenza comunali di mq 19.000 (diciannovemila), con le seguenti destinazioni:

Residenza                                                    mq     92.219   di Slp

Terziario                                                      mq      4.380   di Slp

Attività di servizio alle persone e alle imprese (ASPI)   mq      5.780   di Slp

EuroTorino 1                                                 mq     38.700   di Slp

EuroTorino 2                                                 mq     29.000   di Slp

di cui                                                 mq     19.000   produttivo

Le aree per servizi ammontano ad un totale di metri quadrati 183.186 (centottantatremilacentottantasei), il tutto come risultante dalle tavole di progetto e come specificato dall’articolo E3 delle NTA (Norme Tecniche di Attuazione).

In sede di frazionamenti e atti di cessione, le superfici delle aree fondiarie e per servizi saranno oggetto di più esatta definizione senza che ciò comporti la necessità di modificare il Programma e la presente convenzione, fermo restando che non potrà diminuire la superficie complessiva delle aree per servizi.

La quota mancante di servizi rispetto alla SLP (superficie lorda pavimento) in progetto dovrà essere reperita in altri Comprensori sino alla copertura del fabbisogno.

ARTICOLO 4 - Preurbanizzazioni

Sia sulle are da cedere al Comune per servizi pubblici e viabilità, sia su quelle destinate agli interventi edilizi privati, ivi compresi quelli afferenti i diritti edificatori comunali, è necessario realizzare le preurbanizzazioni, intese come tutte quelle opere di risanamento e sistemazione necessarie per rendere il terreno idoneo alla realizzazione degli interventi previsti quali la preparazione dei suoli in funzione delle nuove infrastrutture ed attività da insediare, con particolare riferimento alla bonifica ambientale, all’asporto se necessario o demolizione di materiali e manufatti insistenti sui suoli, all’asporto di fondazioni ed opere di carattere edile ubicate nel sottosuolo, quali gallerie, cunicoli e scavi preesistenti, fatti salvi eventuali fabbricati, manufatti o parti di essi segnalati dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici.

Tali preurbanizzazioni, anche a termine di legge, sono preliminari all’attuazione degli interventi di cui al successivo articolo 5 e necessitano, per quanto riguarda la bonifica ambientale, dell’approvazione da parte delle autorità competenti di un Piano di bonifica eventualmente articolato per comprensorio o sub-comprensori e riferito:

a)   alle aree da cedere al Comune per servizi pubblici e viabilità, per le quali gli interventi di cui sopra saranno finanziati con le risorse pubbliche di cui alla lettera a) del successivo articolo 6, secondo il piano finanziario degli interventi che costituisce uno degli elaborati del Programma di Riqualificazione Urbana;

b)   alle superfici fondiarie per le quali gli interventi di preurbanizzazione saranno finanziati con risorse private del Proponente soggetto attuatore ed eventuali aventi causa;

c)   alle superfici da assoggettare ad uso pubblico che saranno finanziati con risorse private del Proponente soggetto attuatore ed eventuali aventi causa.

Per quanto attiene i contenuti dei progetti di preurbanizzazione di cui ai punti precedenti e le loro modalità attuative, si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.

Le metodiche analitiche per la determinazione degli eventuali inquinanti presenti nei terreni, nonché le metodologie di campionamento, saranno quelle prescritte nelle “Linee guida per interventi di bonifica dei terreni contaminati (D.C.R. 1005-CR 4351 dell’8 marzo 1995)”.

Una relazione in ordine alla realizzazione delle opere di preurbanizzazione deve essere trasmessa al termine di ciascun intervento al Collegio di Vigilanza.

L’avvio del programma si ha con l’inizio dei lavori delle opere di preurbanizzazione in almeno uno dei comprensori.

Il mancato rispetto dell’avvio del programma nei termini stabiliti dall’articolo 12 del Decreto Ministeriale 30 ottobre 1997, entro i dieci mesi successivi alla data dell’accordo di programma, comporta l’automatica inefficacia della variante al Piano Regolatore Generale e la decadenza del finanziamento concesso dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Le preurbanizzazioni di cui al presente articolo fanno parte dell’unitario intervento di riqualificazione urbana, consistente in un insieme sistematico e coordinato di interventi pubblici e privati ai sensi del Decreto Ministeriale del ministero dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1994 e successive modificazioni.

ARTICOLO 5 - Attuazione del programma relativo al Comprensorio

L’intero programma sarà attuato con la graduale ed articolata realizzazione dei sub-comprensori delle unità minime di coordinamento progettuale così come definite nella tavola numero E7 allegata all’accordo di programma e verrà realizzato secondo l’articolazione temporale definita nel cronoprogramma entro il termine di validità previsto in anni 10 (dieci) dalla firma dell’Accordo di Programma.

Qualora si intendano modificare gli elementi prescrittivi contenuti nelle tavole numeri E5, E7 e nelle norme tecniche, occorrerà procedere alla stesura di un piano esecutivo esteso al sub-comprensorio o al comprensorio in coerenza con gli elementi prescrittivi del Piano Regolatore Generale contenuti nella Tavola 3 del P.Ri.U. .

Il cronoprogramma allegato all’accordo di programma definisce i tempi e le modalità attuative delle opere di preurbanizzazione di cui all’articolo 4, delle opere di urbanizzazione e degli interventi edilizi previsti nel P.Ri.U. .

Il cronoprogramma potrà essere adeguato in presenza di motivate esigenze funzionali e le conseguenti variazioni saranno approvate dal Collegio di Vigilanza sull’esecuzione dell’accordo.

Così come previsto dall’articolo 4 delle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) l’attuazione del Programma, avverrà mediante uno o più Piani esecutivi ovvero mediante intervento edilizio diretto sulla singola unità minima di intervento, con contestuale redazione di un progetto unitario esteso alla unità minima di coordinamento progettuale, sottoscritto dai Proponenti soggetti attuatori.

Il Comune si impegna a rilasciare le concessioni edilizie per la realizzazione degli interventi previsti nel P.Ri.U. sulla base del cronoprogramma allegato all’accordo di programma.

L’attuazione del P.Ri.U. è soggetta a verifica temporale quinquennale disposta dal collegio di Vigilanza sull’esecuzione dell’accordo.

Entro il primo quinquennio dovranno essere realizzati gli interventi e le relative opere di urbanizzazione pari almeno al 25% (venticinque per cento) delle consistenze edilizie previste nel comprensorio.

Nei termini dell’accordo dovranno essere stati ultimati tutti gli interventi e le relative opere di urbanizzazione del programma.

Il mancato rispetto degli impegni relativi al primo quinquennio potrà determinare l’applicazione di una penale stabilita dal Collegio di Vigilanza pari al 5% (cinque per cento) del valore degli oneri di urbanizzazione (tabellari vigenti all’atto della verifica) corrispondenti alla SLP (superfici lorde pavimento) non realizzate, salvo i casi documentati in cui l’inadempienza sia causata da motivi di forza maggiore valutati dal Collegio di Vigilanza sull’esecuzione dell’accordo.

Qualora tutti gli interventi privati del programma siano stati ultimati in anticipo rispetto alla scadenza prevista, la garanzia fideiussoria sarà svincolata al momento del rilascio del certificato di agibilità dell’ultimo intervento del programma. La garanzia fideiussoria di cui al punto R delle premesse in proporzione alle parti non ultimate sarà trattenuta dal Comune qualora gli interventi privati non siano stati ultimati nei termini dell’accordo di programma.

In caso di mancata attuazione del programma, anche parziale, al fine di completare le opere pubbliche non realizzate saranno utilizzate le garanzie di cui all’articolo 18 (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria).

ARTICOLO 6 - Risorse per l’attuazione del P.Ri.U.

Le risorse finanziarie previste e necessarie per la realizzazione delle preurbanizzazioni e delle urbanizzazioni previste nel programma sono così individuate:

a)   Risorse pubbliche: finanziamento del Ministero dei Lavori Pubblici di lire 48.768.000.000 (quarantottomiliardisettecentosessanottomilioni);

b)   Oneri di urbanizzazione (tabellari) primaria e secondaria stimati in lire 50.649.000.000 (cinquantamiliardiseicentoquarantanovemilioni) e lire 39.815.000.000 (trentanovemiliardiottocentoquindicimilioni) da definire in sede di rilascio delle concessioni edilizie, secondo le aliquote vigenti al momento del rilascio delle medesime;

c)   Risorse aggiuntive pubbliche a carico del Comune pari a lire 55.839.000.000 (cinquantacinquemiliardiottocentotrentanovemilioni);

d)   Risorse aggiuntive private di lire 15.245.000.000 (quindicimiliardiduecentoqua rantacinquemilioni) relative a parcheggi pubblici su soletta e di lire 13.961.000.000 (tredicimiliardinovecentosessantaunomilioni) per la realizzazione di altre opere di urbanizzazione.

L’ammontare complessivo delle risorse a), b), c), d) deve garantire la copertura finanziaria per la realizzazione delle opere di preurbanizzazione e delle opere di urbanizzazione previste dal programma.

ARTICOLO 7 - Risorse per l’attuazione del P.Ri.U. a carico del Comprensorio.

Risorse per l’attuazione del P.Ri.U. a carico del Comprensorio Vitali:

Urbanizzazioni primarie            Lire/milioni                      9.674

Urbanizzazioni secondarie         Lire/milioni                      9.896

Ulteriori oneri                       Lire/milioni                    11.722

TOTALE                              Lire/milioni                    31.292

ARTICOLO 8 - Rendiconto finale del P.Ri.U.

Il programma è soggetto alla rendicontazione parziale finale, disposta e approvata dal Collegio di Vigilanza.

ARTICOLO 9 - Ulteriori oneri aggiuntivi privati per l’attuazione del P.Ri.U.

I soggetti attuatori per la realizzazione di opere di urbanizzazione come disciplinato dagli articoli 6 e 15 della presente convenzione si impegnano a rispettare gli obblighi assunti in merito all’apporto di ulteriori oneri aggiuntivi determinati in lire 11.722.000.000 (undicimiliardisettecentoventiduemilioni) per quanto riguarda “CIMI-MONTUBI S.p.A.” comprensorio Vitali.

ARTICOLO 10 - Preliminare di cessione delle aree per servizi al Comune di Torino.

Il Proponente soggetto attuatore si impegna a cedere a titolo gratuito, al Comune di Torino che si riserva di accettare, la proprietà di tutte le aree necessarie per la realizzazione dei pubblici servizi, di complessivi metri quadrati 142.804 (centoquarantadue­milaottocentoquattro) nonché di tutte le aree necessarie per la realizzazione della viabilità di complessivi metri quadrati 33.160 (trentatremilacentossessanta) il tutto come rappresentato nelle tavole numero E4 ed E5 allegate all’Accordo di Programma.

Tutte le aree per servizi dovranno essere cedute nei termini previsti per l’esecuzione delle opere di bonifica e preurbanizzazione e comunque entro i dieci mesi successivi all’Accordo di Programma.

Il presente atto vale come contratto preliminare di cessione delle aree suddette e a tal fine viene trascritto nei pubblici registri immobiliari.

Le aree dovranno essere cedute libere da debiti, locazioni, liti in corso, privilegi, servitù, ipoteche e trascrizioni di pregiudizio, libere da evizioni e molestie nel possesso, nello stato di fatto in cui si trovano.

Qualora le aree destinate a servizi pubblici non siano cedute nei termini suddetti, resta inteso che gli oneri di demolizione e bonifica saranno a carico del Proponente soggetto attuatore.

In tal caso la cessione avverrà, ad aree, bonificate, prima del rilascio della prima concessione edilizia relativa alla U.M.C.P. (Unità Minima di Coordinamento Progettuale) di riferimento.

ARTICOLO 10 bis – Cessione delle aree per la realizzazione dei diritti edificatori comunali

In sede di attuazione del programma il Proponente soggetto attuatore si impegna a cedere gratuitamente, al Comune e/o aventi causa, le aree, come definite al punto S1 delle Premesse, entro 6 mesi dall’atto deliberativo con il quale si definisce l’attuazione diretta dei diritti edificatori, ovvero dell’assegnazione dei medesimi, e comunque compatibilmente con la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Le aree dovranno essere cedute libere e franche da debiti, locazioni, liti in corso, privilegi, servitù, ipoteche e trascrizioni di pregiudizio, libere da evizioni e molestie nel possesso.

ARTICOLO 11 - Utilizzazione temporanea da parte del Proponente soggetto attuatore delle aree cedute

Il Comune di Torino si obbliga a consentire, senza corresponsione di oneri, l’utilizzazione temporanea da parte dei soggetti attuatori delle aree cedute e/o assoggettate, in misura strettamente necessaria alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, ai relativi cantieri e all’impianto del cantiere relativo ai fabbricati da realizzare e sino al termine massimo coincidente con la fine dei lavori.

Il Proponente soggetto attuatore solleva la Città da ogni e qualsiasi responsabilità, da qualsiasi causa derivante, in conseguenza dell’occupazione delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

ARTICOLO 12 - Aree da assoggettare ad uso pubblico

L’eventuale assoggettamento all’uso pubblico di superfici di proprietà del Proponente soggetto attuatore destinate a pubblici servizi dovrà essere formalizzato entro 120 (centoventi) giorni dal collaudo dell’opera di urbanizzazione.

ARTICOLO 13 - Disciplina delle aree assoggettate all’uso pubblico

E’ posta a carico del Proponente soggetto attuatore la manutenzione delle aree assoggettate all’uso pubblico.

Il Comune potrà disciplinare l’uso delle aree stesse e potrà consentire, ferma restando la pubblica fruibilità, l’eventuale recinzione delle aree suddette, a cura e spese del Proponente soggetto attuatore.

Potrà infine stabilire le sanzioni amministrative conseguenti all’inosservanza degli obblighi assunti dal Proponente soggetto attuatore.

ARTICOLO 14 - Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed ulteriori oneri aggiuntivi.

I soggetti attuatori si impegnano per se stessi, loro successori o aventi causa a qualsiasi titolo a corrispondere i contributi concessori inerenti agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria calcolati su base tabellare con le tariffe in vigore al momento del rilascio delle singole concessioni edilizie nonché gli ulteriori oneri di cui agli articoli 6 e 9. All’ammontare complessivo dei contributi di cui sopra dovrà essere sottratto l’importo relativo al costo delle opere di cui al successivo articolo 15 da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione nonché delle opere da eseguire utilizzando gli eventuali ulteriori oneri aggiuntivi. Gli eventuali conguagli verranno corrisposti secondo la rateizzazione e le modalità adottate per il costo di costruzione di cui al successivo articolo 16.

ARTICOLO 15 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo

In conformità al Decreto Ministeriale 21 dicembre 1994, articolo 7 punto 1 e al disposto di cui all’articolo 11 della Legge 10/77 e sue modifiche ed integrazioni, i soggetti attuatori si obbligano a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione nell’area in oggetto con le modalità individuate nei progetti definitivi sviluppati a livello esecutivo delle singole opere, fino alla concorrenza dell’ammontare delle risorse aggiuntive, escluse quelle di preurbanizzazione, normate dal precedente articolo 4 e dell’importo totale degli oneri di urbanizzazione tabellari dovuti ai sensi di legge (vedi articolo 14 che precede) e con l’articolazione operativa di cui al cronoprogramma allegato all’accordo di programma.

Tali progetti dovranno essere redatti secondo le modalità della Legge 216/95 e sue modifiche ed integrazioni.

I lavori relativi alle opere in oggetto dovranno essere eseguiti a regola d’arte, in conformità agli elaborati progettuali approvati.

La progettazione di tali opere è elaborata in due fasi:

-    progetto preliminare (allegato all’accordo di programma)

-    progetto definitivo sviluppato a livello esecutivo,come di seguito specificato.

I progetti definitivi sviluppati a livello esecutivo delle singole opere di urbanizzazione dovranno comprendere il computo metrico estimativo delle stesse da effettuarsi con l’applicazione dei prezzi unitari degli elenchi prezzi della Città di Torino vigenti al momento della presentazione del progetto. Per i prezzi eventualmente mancanti, si applicano le disposizioni in materia di lavoro pubblici per la determinazione dei nuovi prezzi.

I progetti definitivi sviluppati a livello esecutivo dovranno essere presentati nei termini previsti nel cronoprogramma e dovranno essere approvati sotto il profilo tecnico ed economico dai competenti Settori Tecnici del Comune e da tutti gli altri Enti competenti entro i successivi 90 (novanta) giorni.

Il termine di 90 (novanta) giorni non decorre per tutto il tempo impiegato dai Proponenti soggetti attuatori per adeguare i progetti alle prescrizioni dei suddetti uffici.

Tali progetti definitivi sviluppati a livello esecutivo saranno approvati dalla Giunta Comunale.

Gli oneri relativi alla predisposizione dei progetti definitivi sviluppati a livello esecutivo, alla direzione dei lavori, ai collaudi delle opere di urbanizzazione ed al coordinamento della sicurezza, sono a carico dei Proponenti soggetti attuatori e non sono scomputabili dagli oneri di urbanizzazione.

La valutazione dei costi delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo degli oneri sarà quella derivante dall’applicazione dell’elenco prezzi vigente, ridotti del 10% (dieci per cento) ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 24 febbraio 1998 (meccanografico 9801268/57), maggiorata dall’aliquota IVA vigente.

Per elenco prezzi vigente è da intendersi quello utilizzato dal Comune per gli appalti di opere consimili, effettuati antecedentemente al rilascio delle singole concessioni in cui si articola la trasformazione dell’ambito della presente convenzione.

Le fideiussioni di cui all’articolo 18 della presente convenzione verranno utilizzate per garantire la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui ai successivi articoli.

ARTICOLO 16 - Contributo inerente al costo di costruzione

I soggetti attuatori corrisponderanno il contributo dovuto, ai sensi della Legge 28 gennaio 1977 numero 10 e sue modifiche ed integrazioni, relativo al costo di costruzione, al momento del rilascio di ogni singola concessione edilizia. Detto onere verrà corrisposto in quattro rate semestrali costanti, con le stesse modalità applicate dalla Città di Torino per il rilascio delle concessioni edilizie.

ARTICOLO 17 - Direzione Lavori e Collaudo delle opere di urbanizzazione Agibilità

Le opere di urbanizzazione saranno eseguite sotto la direzione di un tecnico, iscritto al competente collegio o ordine professionale, scelto dall’Amministrazione prima della consegna dei lavori, sulla base di una terna di professionisti qualificati nel settore delle Opere Pubbliche, indicata dal Proponente soggetto attuatore. Il professionista incaricato della Direzione Lavori, si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge proprie della Direzione Lavori di opere pubbliche secondo quanto previsto dal R.D. (Regio Decreto) 25 maggio 1895 numero 350 e sue modifiche ed integrazioni.

I collaudi tecnico-amministrativi delle opere di urbanizzazione eseguite a scomputo dovranno essere effettuati in corso d’opera da una Commissione di collaudo composta dal personale appartenente ai ruoli tecnici del Comune o da professionisti esterni incaricati dalla Città, nonché dai rappresentanti dell’amministrazione del Ministero dei Lavori Pubblici su designazione del Direttore Generale del Coordinamento Territoriale; la presidenza della Commissione viene esercitata da uno dei suddetti componenti di nomina ministeriale.

Resta inteso che gli oneri afferenti al collaudo a norma di legge delle opere di urbanizzazione del presente schema di convenzione, saranno a carico del Proponente soggetto attuatore.

Il collaudo tecnico-amministrativo delle opere dovrà essere effettuato entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione lavori.

Nel corso dell’esecuzione dei lavori, così come avviene per i lavori appaltati dalla Città, l’Ispettorato Tecnico della Città potrà effettuare controlli e visite ispettive alle opere di urbanizzazione da eseguirsi, indipendentemente dalle verifiche di competenza dei collaudatori. Nel caso siano rilevate inadempienze, od errori, l’Ispettorato ne darà comunicazione al Proponente ed al Presidente della Commissione di collaudo per i necessari provvedimenti ed all’Amministrazione per conoscenza.

La data di ultimazione dei lavori è quella in cui il proponente soggetto attuatore deposita presso il Comune la dichiarazione di fine lavori, sempre che il Comune non sollevi obiezioni in merito nei 15 (quindici) giorni successivi.

Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, il proponente soggetto attuatore solleva il Comune da qualsiasi responsabilità che potesse derivare dall’esecuzione delle opere.

In attesa del collaudo definitivo, all’ultimazione dei lavori il proponente soggetto attuatore potrà, su richiesta specifica del Comune, provvedere alla consegna provvisoria delle opere eseguite, redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti, previo accertamento della Commissione di collaudo.

Copia autentica dei certificati di collaudo nonché di tutte le autorizzazioni relative all’agibilità dei locali e delle certificazioni di prevenzione incendi dovrà essere depositata presso il Civico Ufficio Tecnico.

Il Certificato di Collaudo dovrà contenere lo stato di consistenza delle opere realizzate.

Sino all’approvazione del collaudo definitivo restauro a carico del proponente soggetto attuatore gli oneri di manutenzione delle opere realizzate.

Ai fini del rilascio dei certificati di agibilità relativi agli interventi edilizi l’opera si intende ultimata quando al singolo immobile sarà assicurato l’accesso, l’allacciamento alla rete idrica, alle fognature, anche se non collaudate e trasferite alla gestione comunale, previa attestazione del funzionamento delle medesime da parte degli uffici comunali competenti.

ARTICOLO 18 - Garanzie finanziarie

A garanzia dell’esatta e tempestiva osservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, i soggetti attuatori, per se stessi, loro successori ed aventi causa, rilasceranno al momento del ritiro delle concessioni edilizie, a favore del Comune, polizze fidejussorie assicurative a scalare:

a)   a garanzia degli impegni assunti per la realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di cui alla legge 10/77;

b)   a garanzia del pagamento degli eventuali oneri di urbanizzazione eccedenti le opere da realizzare a scomputo;

c)   a garanzia del pagamento delle rate del costo di costruzione;

d)   a garanzia di altri oneri di cui al precedente articolo 9.

I soggetti attuatori, come previsto nelle Premesse, ad ulteriore garanzia per l’attuazione complessiva del programma, all’atto della sottoscrizione della convenzione, prestano: garanzia fideiussoria per l’importo di lire 127.342.000 (centoventisettemilionitrecentoquarantaduemila), pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del valore complessivo delle opere private previste dal programma, avendo come riferimento quale base di calcolo i dati complessivi indicati nel piano finanziario, IVA esclusa, come già indicato al punto R delle premesse.

Le garanzie sopra indicate, emesse da primari Istituti Assicurativi, ai sensi dell’articolo 13 della Legge 10 giugno 1982 numero 348 e sue modifiche ed integrazioni, dovranno essere accettate dal Comune, sia per quanto attiene al contenuto, sia in ordine alla idoneità della polizza fidejussoria medesima. La fidejussione assicurativa dovrà contenere la espressa condizione che il fidejussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta del Comune senza facoltà di opporre eccezione o riserva alcuna.

Le Fideiussioni di cui ai precedenti punti a) e c) e quelle relative agli ulteriori oneri aggiuntivi privati di cui al precedente punto d), fino alla corrispondenza dell’80% (ottanta per cento), verranno proporzionalmente ridotte in relazione ai relativi stati di avanzamento lavori, vistati dal Direttore Lavori ed accertati dalla Commissione di Collaudo in corso d’opera.

Resta inteso che il restante 20% (venti per cento)sarà svincolato entro 60 (sessanta) giorni dopo il collaudo favorevole delle singole opere. Le fideiussioni di cui ai precedenti punti b) e c) verranno proporzionalmente ridotte in rapporto ai pagamenti effettuati.

ARTICOLO 19 - Trasferimento dei diritti e degli obblighi

Tutti i diritti e gli obblighi di cui alla presente convenzione, riguardante l’attuazione degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione compresi nel Programma oggetto dell’accordo di programma, sono assunti dai soggetti attuatori per sé, successori anche parziali e aventi causa a qualsiasi titolo.

Qualora i soggetti attuatori procedono all’alienazione totale o parziale delle aree e dei diritti edificatori oggetto della presente convenzione, dovranno fare espressa menzione nei relativi atti di trasferimento dei diritti, degli obblighi e degli oneri di cui alla convenzione stessa, incluse le garanzie fidejussorie. In caso di trasferimento parziale dei diritti, degli obblighi ed oneri sopracitati, i proponenti soggetti attuatori ed i loro successori od aventi causa restano solidamente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.

ARTICOLO 20 - Edilizia convenzionata

Il Proponente soggetto attuatore si impegna a reperire la quantità di SLP (superficie lorda pavimento) da attribuire ad Edilizia Convenzionata relativa al comprensorio in oggetto all’interno del Comprensorio Vitali di proprietà “CimiMontubi S.p.A.” facente parte del Programma di Riqualificazione Urbana SPINA 3.

L’attribuzione sarà calcolata sulla base di un indice territoriale di 0,2 (zero virgola due) metri quadrati di SLP/metro quadrato della propria Superficie territoriale ai sensi delle modiche alle norme di Piano Regolatore Generale dettate dagli indirizzi programmatici per la revisione della Spina Centrale.

In sede di attuazione del Programma, il Proponente si impegna altresì al convenzionamento, ai sensi dell’articolo 32 della Legge 457/1978 secondo le modalità stabilite dalla delibera del Consiglio Comunale del 6 maggio 1996 numero meccanografico 9602388/12, nella misura del 4% (quattro per cento), scomputata la franchigia di 8.000 (ottomila) metri quadrati di SLP (superficie lorda pavimento) della SLP (superficie lorda pavimento) residenziale di nuova costruzione realizzata nel Comprensorio.

Tali alloggi potranno essere reperiti all’interno dell’edilizia convenzionata di cui al primo comma del presente articolo, a condizione che vengano rispettate le condizioni della delibera di cui sopra.

Nel calcolo del predetto indice 0,2 (zero virgola due) si potrà tener conto anche delle eccedenze di edilizia convenzionata realizzate nel comprensorio Valdocco.

ARTICOLO 21 - Locazioni unità immobiliari ad uso residenziale

1)   Il Proponente soggetto attuatore si adegua, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 delle Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) del vigente Piano Regolatore Generale, al contenuto della deliberazione Consiglio Comunale di Torino numero 119 del 6 maggio 1996 meccanografico 9602388/12 esecutiva il 31 maggio 1996, tenuto conto delle possibili opzione previste dalla citata deliberazione Consiglio Comunale numero 119 e accetta di vincolare alla locazione la SLP (superficie lorda pavimento) pari al 4% della SLP residenziale, eccedente la quota di franchigia di metri quadrati 8.000 di SLP residenziale) per un periodo di otto anni, assumendo tale vincolo per sé e i suoi aventi causa, in adempimento di quanto previsto ai punti 2 e 3 della narrativa della deliberazione predetta.

     Ai sensi del punto 4) della narrativa medesima, il Proponente soggetto attuatore dichiara di riservarsi l’opzione tra alloggi vincolati esterni o interni all’area di intervento entro 60 (sessanta) giorni dalla data di rilascio delle concessioni edilizie; l’opzione sarà resa nota alla Città con lettera raccomandata diretta al Comune di Torino, Settore Amministrativo XXI Edilizia Abitativa – Via Palazzo di città numero 20.

2)   Gli alloggi che saranno vincolati alla locazione secondo le previsioni del punto 1 devono rispondere ai seguenti requisiti minimi, al fine di ottenere il benestare della Città:

-      essere adeguati alle vigenti norme igienico-sanitarie ed in materia di sicurezza impiantistica;

-      non essere posti oltre il piano 3° (4° fuori terra), se l’edificio è privo di ascensore;

-      essere in normale stato di manutenzione.

3)   Il canone di locazione degli alloggi convenzionati non potrà essere superiore a quello calcolato per l’abitazione non di natura transitoria in base alle disposizioni della Legge 27 luglio 1978 numero 392, con espressa rinuncia da parte del locatore a pattuizioni in deroga anche se consentite dalla legge.

In alternativa, a scelta del Proponente soggetto attuatore, potrà essere applicato un canone annuo calcolato in base ad un rendimento del 4,5% (quattro virgola cinque per cento) della rendita catastale rivalutata ai sensi dell’articolo 5 Decreto Legge 30 dicembre 1992 numero 504.

4)   Gli alloggi soggetti ai vincoli di cui ai punti precedenti devono essere offerti in locazione agli occupanti degli alloggi da demolire o ristrutturare interni all’area dell’intervento. Qualora l’offerta non esaurisca gli alloggi, i residui sono offerti alle seguenti categorie:

a)   almeno il 30% (trenta per cento) a nuclei familiari scelti dall’operatore ma inclusi nelle graduatorie comunali di aventi titolo all’assegnazione di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata (E.R.P.S.);

b)   almeno il 10% (dieci per cento) a pensionati con soli rediti da pensione;

c)   nubendi e famiglie con soggetti disabili.

Per le categorie b) e c) il limite di reddito è quello previsto per l’accesso all’edilizia agevolata.

La pubblicazione dell’offerta degli alloggi in locazione deve essere effettuata con avviso pubblico su un quotidiano di rilevanza nazionale e spese del Proponente soggetto attuatore.

L’avviso deve riguardare la categoria prioritaria a) e potrà dare indicazioni anche sui restanti alloggi disponibili per le categorie b) e c).

Il proprietario degli alloggi oggetto di convenzione dovrà trasmettere al Sindaco, almeno 15 (quindici) giorni prima della data di pubblicazione dell’avviso pubblico, copia delle bozze dei contratti di locazione da stipulare ed indicare il computo dettagliato del canone di locazione iniziale, aggiornabile annualmente (ex Legge 392/78). Il Comune si riserva di far pervenire al proprietario eventuali osservazioni scritte entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della bozza di contratto di locazione.

Decorso tale periodo in mancanza di comunicazione scritta da parte del Comune il Proponente soggetto attuatore potrà dare corso alla pubblicazione dell’avviso.

I soggetti interessati all’assegnazione degli alloggi in locazione dovranno inoltrare domanda scritta con raccomandata con avviso di ricevimento entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione dell’avviso suddetto; la domanda, corredata della eventuale documentazione prevista dall’avviso, dovrà essere indirizzata all’operatore Proponente soggetto attuatore. Successivamente il Proponente soggetto attuatore, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza prevista per la presentazione delle domande, dovrà individuare i soggetti locatari (tra i candidati aventi titolo per formulare la domanda) indipendentemente dall’eventuale ordine di elencazione di tali soggetti nelle liste comunali; entro 15 (quindici) giorni dall’individuazione dovrà trasmettere ai competenti uffici comunali l’elenco dei soggetti individuati come locatari con l’indicazione del titolo posseduto e copia dei relativi contratti stipulati o la dichiarazione documentata che è stata espletata senza esito la procedura dell’offerta.

Espletate senza esito le procedure previste dalla convenzione per garantire l’offerta degli alloggi ai soggetti di cui alle categorie a), b) e c) sopra indicate, il Proponente soggetto attuatore potrà offrire detti alloggi a libero mercato in locazione per la durata prevista in convenzione; è in ogni caso ammessa l’offerta dell’alloggio a riscatto.

5)   In caso di compravendita degli alloggi convenzionati la parte venditrice dovrà inoltre trasmettere al Comune copia dei relativi atti nei quali si dovrà inserire l’obbligo di osservare la presente convenzione. Il Comune avrà il diritto, durante il periodo di durata dell’impegno, di effettuare verifiche della situazione occupazionale degli alloggi.

     Qualora il contratto di locazione si interrompa per motivi legittimi prima della scadenza del vincolo, il vincolo stesso decade, sempre che la durata residua sia inferiore a 4 (quattro) anni.

6)   Il mancato rispetto degli obblighi rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione sarà sanzionato con una penale a favore della Città; pari a tre mensilità del canone previsto per ciascuno degli alloggi vincolati e non locati, per ogni anno di mancata locazione rispetto ai patti succitati.

     Sono fatti salvi i maggiori danni che la Città subisca in conseguenza dell’inottemperanza.

     La Città dovrà dare comunicazione scritta al Proponente soggetto attuatore dell’accertata violazione concedendo termine per le deduzioni.

     Nel calcolo delle predette quantità di edilizia convenzionata da dare in locazione si potrà tener conto delle eccedenze realizzate nel comprensorio Valdocco.

ARTICOLO 22 - Controversie

Le controversie derivanti dall’applicazione e dall’esecuzione della presente convenzione, che non spettino alla giurisdizione amministrativa, sono devolute ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri, due dei quali scelti dalle parti uno per ciascuna, ed il terzo, in funzione di Presidente del Collegio arbitrale, scelto dai primi due di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte diligente.

ARTICOLO 23 - Spese

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quella della sua trascrizione nei Registri della proprietà immobiliare, saranno a totale carico dei soggetti attuatori.

ARTICOLO 24 - Rinvio e norme di legge

Per quanto non contenuto nella presente convenzione, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore, ed in particolare alla legge urbanistica 17 agosto 1942 numero 1150, alla legge 28 gennaio 1977 numero 10 ed alla legge regionale 5 dicembre 1977 numero 56 e successive modifiche ed integrazioni, alla legge regionale 18 ottobre 1994 numero 43, nonché alle leggi 28 febbraio 1985 numero 47, 4 dicembre 1993 numero 493, 8 giugno 1990 numero 142 e sue modiche ed integrazioni e 7 agosto 1990 numero 241.

Le parti come sopra rappresentate danno atto che si procede alla stipulazione della presente convenzione nelle more della certificazione prefettizia animarla e pertanto si applica l’articolo del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 numero 252.

Le parti esonerano concordemente me Notaio dalla lettura degli allegati.