Repertorio n. 4258                                                                  Raccolta n. 3023

 

CONVENZIONE EDILIZIA RELATIVA AD IMMOBILI IN TORINO IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EX ARTICOLO 2, COMMA 2, LEGGE 179/92 E DI ACCORDO DI PROGRAMMA EX ARTICOLO 27 LEGGE 142/90

 

AMBITO SPINA 3

COMPRENSORIO D – VALDOCCO

 

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno quattordici del mese di luglio in Torino, in una sala del Palazzo Municipale, Piazza Palazzo di Città n.1.

Innanzi a me Dottor Paolo Revigliono, Notaio alla residenza di Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo; senza l'assistenza dei testi per espressa concorde rinuncia fatta con il mio assenso dai comparenti aventi i requisiti di legge, sono presenti:

BIANCIOTTO Dottor GIUSEPPE, nato a Torino il 24 giugno 1954, dirigente amministrativo, domiciliato per la carica in Torino, Piazza Palazzo di Città n.1, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Contratti ed in rappresentanza del COMUNE DI TORINO, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n.1, Codice Fiscale 00514490010;

con i poteri per quanto infra a norma dell'articolo 51 legge numero 142/90 e sue modifiche e integrazioni e dell'articolo 19 comma 2 del Vigente Regolamento Contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 marzo 1999 (meccanografico n. 9811035/03) numero 44, esecutiva dal 19 aprile 1999, e in esecuzione di deliberazione del Consiglio Comunale numero 18 in data 27 gennaio 1999, divenuta esecutiva in data 12 febbraio 1999, che in copia conforme in data 12 luglio 1999 allego a integrare il presente atto sotto la lettera A, nonché in esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale numero 46/99 del 9 luglio 1999, nel seguito denominato per brevità "Comune;

MAZZARINI Avvocato GIORGIO, nato a Porto San Giorgio (Ap) il 16 luglio 1949, dirigente,

BOZZANO Angelo, nato a Sassari (SS) il 4 settembre 1958 dirigente,

domiciliati per la carica in Roma, Viale di Villa Massimo n. 47, i quali intervengono al presente atto nella loro qualità di procuratori speciali, con firma libera e disgiunta, della "CIMI-MONTUBI S.p.A." con sede in Roma (Roma) viale di Villa Massimo n.47, Codice Fiscale 08584330156 e Partita IVA 03901861009; capitale sociale di lire 287.945.000.000, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma con il numero 7412/90; tali nominati con procura speciale autenticata dal Dottor Ignazio de Franchis , Notaio in Roma, in data quindici dicembre millenovecentonovantotto, repertorio numero 55504, depositata in atto pubblico con verbale rogito stesso Notaio in data ventitre dicembre millenovecentonovantotto, repertorio numero 55634/11718, registrato a Roma il giorno 11 gennaio 1999 che in copia conforme in data 28 aprile 1999 allego ad integrare il presente atto sotto la lettera B nel seguito denominata per brevità "Proponente soggetto Attuatore"

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMESSO

a.        che il D.M. 21 dicembre 1994 prevede che le risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992 n. 179 sono destinate alla formazione ed all'attuazione di Programmi di Riqualificazione Urbana (P.Ri.U.), con il concorso obbligatorio di risorse private e con la partecipazione di soggetti pubblici con fondi propri;

b.        che i Programmi di Riqualificazione Urbana si propongono di attuare interventi di recupero edilizio e funzionale su ambiti territoriali individuati attraverso proposte unitarie;

c.         che con decreto ministeriale 21 dicembre 1994 è stato emanato il bando relativo ai programmi di riqualificazione urbana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1994, n. 302 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1995, n. 55, unitamente al decreto ministeriale 4 febbraio 1995, con il quale è stata soppressa la lettera b) del comma 1 dell'art. 10 del suddetto decreto ministeriale 21 dicembre 1994;

d.        che con deliberazione n. 9507792/47 in data 26/10/95 la Giunta Municipale del Comune ha approvato l'Invito pubblico concorrenziale" inerente i Programmi di Riqualificazione Urbana, ai sensi del citato D.M. 21/12/94, nel quale sono state indicate le situazioni urbane di intervento prioritario;

e.        che a seguito del suddetto invito sono pervenute 24 proposte, tra le quali una, in data 20/11/1995, con riferimento all'ambito Spina 3;

f.         che il Comune, esperite le opportune verifiche sotto l'aspetto urbanistico ed economico- finanziario, ha ritenuto compatibile con gli obiettivi generali del programma 13 proposte, tra cui quella relativa all'ambito "Spina 3";

g.        che con nota 7/3/96 prot. n. 2747 il Comune ha trasmesso al Ministero LL.PP., tra le altre, la proposta di Programma di Riqualificazione Urbana relativa all'ambito "Spina 3";

h.        che in data 1 agosto 1996, repertorio atti n. 161, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie autonome ha individuato le proposte di programma da ammettere a finanziamento tra le quali quella presentata dal comune di Torino relativa all'ambito "Spina 3" per un importo di £ 48.768.000.000 (diconsi Lire quarantottomiliardisettecentosessantamilioni);

i.          che con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 gennaio 1997 (mecc. 9607826/09), esecutiva dal 7 febbraio 1997, è stato approvato, tra gli altri, il "programma preliminare" del P.Ri.U. "Spina 3", rimodulato sulla base delle risorse finanziarie effettivamente rese disponibili dal Ministero dei Lavori Pubblici - DI.CO.TER. - Direzione Generale del Coordinamento Territoriale;

j.         che la Civica Amministrazione, in conformità con gli indirizzi espressi con la mozione approvata il 22 settembre 1997, ha riesaminato alcune indicazioni di P.R.G. relative alla Spina Centrale, in particolare riducendone il carico insediativo previsto;

k.        che ai sensi dell'art. 12, lett. b), del D.M. 21/12/1994, in data 20 gennaio 1998 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa relativo all'attuazione e al finanziamento del P.Ri.U. "Spina 3", tra il Ministero dei Lavori Pubblici, il Comune di Torino e con la partecipazione della Regione Piemonte trattandosi di interventi in variante al PRG vigente;

l.          che in ottemperanza ai disposti dell'art. 2 del D.M. 30 ottobre 1997 il PRIU "Spina 3" è stato pubblicato per trenta giorni consecutivi dal 20/10/1998 al 19/11/1998 con le forme e modalità di legge e che nei successivi trenta giorni non sono pervenute osservazioni in merito alla proposta di PRIU, e che alle stesse è stato controdedotto in sede di accordo di programma;

m.       che ai fini della conclusione dell'accordo di programma previsto dal D.M. 21/12/94, art. 12, lettera c), come modificato dal D.M. 30/10/97, art. 2, è stato redatto il programma urbanistico definitivo in variante al PRG vigente, allegato all'accordo di programma;

n.        che il programma urbanistico definitivo individua , per l'attuazione del PRIU , autonomi Comprensori e Sub-Comprensori , come previsto dalle norme tecniche generali di attuazione (NTGA) del PRIU.

o.        che il Comune di Torino nell'ambito del PRIU Spina 3 è proprietario di aree della superficie complessiva pari a mq 159.515 (centocinquantanovemilacinquecentoquindici),cui corrispondono metri quadrati 76.567 (settantaseimilacinquecentosessantasette) di SLP (superficie lorda pavimento), parte dei quali metri quadrati 30.000 (trentamila), sono collocati nel comprensorio Valdocco;

p.        che il Comune di Torino, in quanto proprietario delle aree di cui sopra, è anche soggetto attuatore degli interventi previsti nel Programma di Riqualificazione Urbana oggetto di accordo di programma e che in quanto tale :

q.    aderisce e partecipa alla proposta di Programma di Riqualificazione Urbana oggetto di accordo di programma;

r.     mette a disposizione le proprie aree per l'attuazione degli interventi previsti nel Programma di Riqualificazione Urbana oggetto di accordo di programma;

s.     ha dato attuazione ai propri diritti edificatori con le modalità previste nel successivo punto R);

t.         che la Città di Torino ha dato avvio all'attuazione dei propri diritti edificatori, corrispondenti ad una SLP di metri quadrati 30.000 (trentamila), mediante la costituzione della società a prevalente partecipazione pubblica "Environment Park", che sta realizzando il Parco tecnologico per l'ambiente, già oggetto di precedente Accordo di Programma stipulato in data 29/11/1996 ed approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale numero 163 del 1997 in data 21/1/1997;

u.        che si definiscono soggetti attuatori del programma gli operatori che intervengono alla realizzazione del presente Programma di Riqualificazione Urbana oggetto di accordo di programma:

v.    Proponente e/o aventi causa a qualsiasi titolo;

w.    Comune di Torino o eventuali altri operatori che ne acquisiscano i diritti edificatori;

x.        che il Proponente soggetto attuatore, ad ulteriore garanzia per l'attuazione complessiva del programma, ha prestato idonea polizza fideiussoria per l'importo di £ 800.196.000 (ottocentomilionicentonovantaseimila) (pari allo 0,5% del valore complessivo delle opere private previste dal programma), avendo come riferimento quale base di calcolo i dati complessivi, IVA esclusa, indicati nel piano finanziario;

y.        che il Proponente soggetto attuatore produrrà idonee garanzie fideiussorie relative agli ulteriori oneri aggiuntivi privati al rilascio della concessione edilizia, pari a £ 1.006.000.000. (unmiliardoeseimilioni)

z.         che il Proponente soggetto attuatore privato CimiMontubi S.p.A. è dele "è" adde "già",proprietario di terreni della superficie di mq 242.697 (duecentoquaranta-duemilaseicentonovantasette)siti in Torino, descritti a Catasto Terreni alla Partita 1, Foglio, n° 1151, particelle 2, 5, 6, 9, 24, Foglio 1152, particelle 4, 5p, 8, 15, 19, 23; Foglio 1179, particelle 14, 5, 375 nonché dei fabbricati e dei manufatti esistenti sugli stessi terreni, censiti al N.C.E.U., come indicato nell'atto di proprietà meglio evidenziati nelle Tavole n° D1/2 (sub-comprensorio Corso Mortara), n° D3/3.1 (sub-comprensorio Valdocco Sud); n° D4/1 (sub-comprensorio Via Ceva) del Progetto Definitivo del PRIU, come infra allegate, ha ceduto gratuitamente alla Città di Torino in anticipazione parziale dell'iter previsto dalla vigente normativa urbanistica ed in esecuzione dell'articolo 10 della presente convenzione, con atto rogito Notaio Sicignano in data 27 maggio 1999, repertorio numero 32828, aree a servizi afferenti, in parte (mq. 57470) il sub-comprensorio Valdocco Sud;

aa.      che l'occupazione delle aree pubbliche, che il Proponente dovrà effettuare per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, sarà disciplinata, ai fini dell'applicazione o dell'esenzione del canone sostitutivo della TOSAP, dalle disposizioni contenute nel regolamento comunale in corso di adozione alla data di approvazione dello schema della presente convenzione, previsto dall'art. 63 del Decreto Legislativo 446 del 15/12/1997;

bb.      che il Programma di Riqualificazione Urbana è stato oggetto, tra il Ministero dei Lavori Pubblici, la Regione Piemonte ed il Comune di Torino, di Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 27 della Legge 142/1990 e sue modifiche ed integrazioni stipulato in data 30/12/1998 e successivamente adottato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 31 del 7/5/1999;

cc.       che l'adozione dell'Accordo di Programma con decreto del Presidente della Giunta Regionale ha determinato la variazione allo strumento urbanistico generale vigente per consentire l'attuazione del Programma con le condizioni prescrittive ivi contenute nelle Tavole n.3 e n.7 dell'elaborato A.2, nelle tabelle numero 5 e 6 dell'elaborato A.1, quali Tavole, in copia conforme in data 14/7/1999 allego a integrare il presente atto rispettivamente sotto le lettere C et D nelle tavole numeri D1/3, D3/5, D3/8, D4/1 come infra allegate e nelle Norme Tecniche di Attuazione allegate all'accordo e che in copia conforme in data 14/7/1999 allego a integrare il presente atto sotto la lettera E;

dd.      che il Consiglio Comunale di Torino, con deliberazione n. 18 del 17/1/1999, come sopra allegata, ha ratificato l'Accordo di Programma e successivamente ha approvato il Programma di Riqualificazione Urbana, i progetti preliminari delle opere pubbliche nonché lo schema della presente convenzione;

ee.      che il Proponente soggetto attuatore ha stipulato in data 23/12/1998 Atto d'Obbligo con il quale si è impegnato a sottoscrivere, nei tempi e nelle modalità fissati dall'accordo di programma, la presente convenzione, dichiarando esplicitamente di conoscerne ed accettarne il contenuto, senza alcuna eccezione o riserva.

CIÒ PREMESSO

ed assunto a parte sostanziale ed integrante del presente atto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INTERO COMPRENSORIO

ARTICOLO 1- Oggetto

La presente convenzione ha ad oggetto il Programma di Riqualificazione Urbana "Spina 3", Comprensorio Valdocco e relativi sub-comprensori, cui le parti si obbligano a dare attuazione ed a rispettarne le previsioni. Le premesse e l'Accordo di programma costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 2 - Elaborati generali del Programma di Riqualificazione Urbana

Il Programma Definitivo del P.Ri.U. (Programma di Riqualificazione Urbana) comprende i seguenti elaborati generali:

PROGETTO URBANISTICO DEFINITIVO

ELABORATI GENERALI

A.1     Relazione illustrativa, tabelle e schede

A.2     Tavole

A.3     Norme tecniche di attuazione

A.4     Piano finanziario

A.5     Cronoprogramma

A.6     Schede degli interventi pubblici

B       Studio unitario d'ambito - schede e tavole

Allegato d - Analisi storica dei processi urbanistici, evolutivi delle aree industriali oggi denominate Spina 3

PROGETTI PRELIMINARI DELLE OPERE PUBBLICHE

A.a.1a Stato di fatto

A.a.1b Stato di fatto, vuoti interrati, cunicoli e fondazioni

A.a.1b Allegati Analisi storica sulle attività produttive in Spina 3

A.a.1c Stato di fatto rete idrica

A.a.1d Stato di fatto rete fognaria bianca e nera

A.a.1e Stato di fatto rete AEM ed elettricaA.a.1f Stato di fatto rete TELECOM

A.a.1g Stato di fatto rete ITALGAS

A.a.1h Stato di fatto impianto di teleriscaldamento

A.a.1c/1h Allegati Accertamento dello stato di fatto dei sotto servizi presenti nelle zone circostanti l'ambito Spina 3

A.a.2 Sovrapposizione progetto stato di fatto

A.a.3a Aree pubbliche interessate dalle demolizioni e bonifiche e planimetria

A.a.3 allegato 3b Aree pubbliche interessate da demolizioni e bonifiche, relazione tecnica e computi

A.a.4a Viabilità – planimetria

A.a.4a/int. Viabilità planimetria

A.a.4a-1 Viabilità - planimetria. Impianto di illuminazione pubblica

A.a.4b Viabilità - sezioni e particolari

A.a.4b/int. Viabilità - sezioni e particolari

A.a.4c Viabilità - parcheggi a raso, planimetria

A.a.4d Viabilità - parcheggi comprensorio Savigliano, piante e sezione

A.a.4 allegato di Parcheggi comprensorio Savigliano, relazione tecnica e illustrativa

A.a.4e Viabilità - Parcheggi comprensorio Michelin, piante

A.a.4e 1 Viabilità - Parcheggi comprensorio Michelin, sezioni e dettagli

A.a.4 allegato 2 Parcheggi comprensorio Michelin, relazione tecnica ed illustrativa

A.a4f Viabilità - parcheggi comprensorio Ingest, piante

A.a.5 Infrastrutture e rete - fognatura nera, planimetria

A.a5/6 Infrastrutture e rete - fognatura bianca e nera

A.a.5a Infrastrutture e rete - fognatura nera, profili longitudinali del terreno

A.a.5b Infrastrutture e rete - fognatura nera, pozzetto d'ispezione

A.a.5b1 Infrastrutture e rete - fognatura nera, Sifone piante e sezioni

A.a.6 Infrastrutture e rete - fognatura bianca

A.a.6a Infrastrutture e rete - fognatura bianca, profili longitudinali del terreno

A.a.6b Infrastrutture e rete - fognatura bianca canali bianchi - sezioni

A.a.7a Infrastrutture e rete - gallerie tecniche sezioni stradali

A.a7a-1 Infrastrutture e rete - gallerie tecniche, reti idriche, teleriscaldamento, reti elettriche e telefoniche

A.a.7a-2 Infrastrutture e rete - gallerie tecniche, sezioni particolari

A.a.7a allegati Raccolta e analisi di documentazione su iniziative di tunnel multiservizio in aree urbane europee

A.a.7a allegato 2 Studio preliminare di affidabilità e sicurezza delle strutture sotterranee polifunzionali

A.a.7a allegato 3 Proposta di layout e dimensionamento dei tunnel multiservizio di Spina 3. Valutazioni dei costi

A.a.7a allegato 4 Il sistema energetico di Spina 3

A.a.8 Infrastrutture e rete - cunicoli e vani esistenti da recuperare e sezioni trasversali area Ingest

A.a.9a Caratteristiche delle aree, vincoli e opportunità

A.a.9a allegati Parco e aree verdi - indirizzi, proposte indicazioni progettuali

A.a.10 Strutture per l'istruzione -asilo nido, scuola materna,scuola elementare, planimetrie

A.a. allegato 11 Elenco prezzi

A.a allegato 11/int. Elenco prezzi

A.a. allegato 12 Computo metrico estimativo

A.a allegato 12/int. Computo metrico estimativo

A.a.13 Comprensorio Savigliano - Recupero capannone con destinazione museale

A.a.14 Comprensorio Savigliano - Recupero capannone con destinazione Auditorium

A.a. allegato 15 Relazione tecnica illustrativa

A.a16 Parco urbano fluviale spina 3

A.a16/3 Assetto proprietario, che in copia conforme in data 12/7/1999 allego ad integrare il presente atto sotto la lettera F

ARTICOLO 2 bis - Elaborati del P.Ri.U.ai sub comprensori Corso Mortara, Valdocco Sud, Via Ceva

Sub comprensorio Corso Mortara

D1/1Stato di fatto

D1/2Elenchi catastali

D1/3Destinazioni d'uso

D1/4Relazione illustrativa

D1/5Norme di attuazione

D1/6Cronoprogramma

D1/7Schede degli interventi privati

Sub-comprensorio Valdocco Sud

Elaborato D3/1 Relazione illustrativa

Tav. D3/2 Stato di fatto. Planimetria generale

Tav. D3/3.1 Stato di fatti. Estratto di mappa catastale

Elaborato D3/3.2 Stato di fatto. Elenco delle proprietà catastali

Tav. D3/4 Stato di fatto. Individuazione delle proprietà su carta tecnica.

Tav. D3/5 Progetto. Destinazioni d'uso e unità d'intervento.

Tav. D3/6 Progetto. Individuazioni delle bonifiche e delle demolizioni

Tav. D3/7 Progetto. Individuazione degli interventi pubblici e privati

Tav. D3/8 Progetto. Regole urbanistiche ed edilizie

Tav. D3/9 Progetto. Profili e sezioni

Elaborato D3/10 Progetto. Norme tecniche di attuazione

Elaborato D3/11 Progetto. Schema di convenzione

Elaborato D3/12 Schede degli interventi privati

Sub comprensorio Via Ceva

D4/1Stato di fatto, elenchi catastali, destinazioni d'uso

D4/2Relazione illustrativa

D4/3Norme di attuazione

D4/4Cronoprogramma

D4/5Schede degli interventi privati

Il Programma Definitivo del P.Ri.U. (Programma di Riqualificazione Urbana) comprende i seguenti elaborati:

a.    E3 - Elenchi catastali

b.    E6 - Progetto - Individuazione degli interventi pubblici e privati

c.     E12 - Schema di Convenzione che in copia conforme in data 12 luglio 1999 allego ad integrare il presente atto rispettivamente sotto le lettere A-B-C

d.    E1 - Relazione Illustrativa

e.    Tavola E2 - Stato di fatto

f.     Tavola E4 - Individuazione delle proprietà

g.    Tavola E5 - Progetto - Destinazioni d'uso e sub-comprensori di intervento

h.    Tavola E7 - Progetto - Regole edilizie e urbanistiche

i.      Tavola E8 - Progetto - Planivolumetrico indicativo degli interventi

j.     E9 - Norme tecniche di attuazione

k.    E10 Cronoprogramma

l.      E11 - Schede degli interventi privati

m.   Gli elaborati D1/2, D1/3, D1/4, D1/7, D3/1, D3/2, D3/3.1, D3/3.2, D3/5, D3/6, D3/7, D3/8, D3/9, D3/11, (Schema di convenzione), D3/12, et D4/1, in copia conforme in data 12/7/1999 et 14/7/1999, vengono allegati a integrare il presente atto rispettivamente sotto le lettere G-H-I-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-Z-A1

ARTICOLO 3 - Contenuti del Programma di Riqualificazione Urbana relativamente al Comprensorio Valdocco

Gli interventi edilizi compresi nel Comprensorio comportano una SLP (superficie lorda pavimento) complessiva di pertinenza "CIMI-MONTUBI S.p.A." di metri quadrati 142.233 (centoquarantadueduecentotrentatre) con le seguenti destinazioni:

a.    Residenza mq 115.000 di SLP

b.    Terziario mq 4.000 di SLP

c.     Attività di Servizio alle Persone e alle Imprese (A.S.P.I.) mq 5.000 di SLP

d.    Eurotorino2 mq 18.233 di SLP

La S.L.P. complessiva di pertinenza del Comune di Torino ammonta a mq 30.000, destinata a Eurotorino2 in via di realizzazione nel sub-comprensorio 2, Envi Park.

Le aree per servizi a raso e su soletta (12.000 mq) ammontano ad un totale di mq 191.849, il tutto come risultante dalle tavole di progetto e come specificato dagli art. 13.3.4 (Corso Mortara), XXXX (Envi Park), 15.3.5 (Valdocco Sud), 16.3.4 (Via Ceva)delle NTA.

In sede di frazionamenti e atti di cessione, le superfici delle aree fondiarie e per servizi saranno oggetto di più esatta definizione senza che ciò comporti la necessità di modificare il Programma e la presente convenzione, fermo restando che non potrà diminuire la superficie complessiva delle aree per servizi.

La quota mancante di servizi rispetto alla SLP in progetto è reperita in altri Comprensori sino alla copertura del fabbisogno.

ARTICOLO 4 - Preurbanizzazioni

Sia sulle aree da cedere al Comune per servizi pubblici e viabilità, sia su quelle destinate agli interventi edilizi privati, ivi compresi quelli afferenti i diritti edificatori comunali, è necessario realizzare le preurbanizzazioni, intese come tutte quelle opere di risanamento e sistemazione necessarie per rendere il terreno idoneo alla realizzazione degli interventi previsti quali la preparazione dei suoli in funzione delle nuove infrastrutture ed attività da insediare, con particolare riferimento alla bonifica ambientale, all'asporto, se necessario, o demolizione di materiali e manufatti insistenti sui suoli, all'asporto di fondazioni ed opere di carattere edile ubicate nel sottosuolo, quali gallerie, cunicoli e scavi preesistenti, fatti salvi eventuali fabbricati, manufatti o parti di essi segnalati dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici.

Tali preurbanizzazioni, anche a termine di legge, sono preliminari all'attuazione degli interventi di cui al successivo art. 5 e necessitano, per quanto riguarda la bonifica ambientale, dell'approvazione da parte delle autorità competenti di un Piano di bonifica, eventualmente articolato per comprensori o sub-comprensori e riferito:

a.    alle aree da cedere al Comune per servizi pubblici e viabilità, per le quali gli interventi di cui sopra saranno finanziati con le risorse pubbliche di cui alla lettera a) del successivo art.6, secondo il piano finanziario degli interventi (elaborato numero A.4 richiamato all'articolo 2 della presente convenzione), che costituisce uno degli elaborati del Programma di Riqualificazione Urbana;

b.    alle superfici fondiarie, per le quali gli interventi saranno finanziati con risorse private del Proponente soggetto attuatore ed eventuali aventi causa;

c.     alle superfici da assoggettare all'uso pubblico che saranno finanziati con risorse private del Proponente soggetto attuatore ed eventuali aventi causa;

Per quanto attiene i contenuti dei progetti di preurbanizzazione di cui ai punti precedenti e le loro modalità attuative, si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.

Le metodiche analitiche per la determinazione degli eventuali inquinanti presenti nei terreni, nonché le metodologie di campionamento, saranno quelle prescritte nelle "Linee Guida per interventi di bonifica di terreni contaminati (D.C.R. 1005-CR 4351 dell'8 marzo1995)".

Una relazione in ordine alla realizzazione delle opere di preurbanizzazione deve essere trasmessa al termine di ciascun intervento al Collegio di Vigilanza.

L'avvio del programma si ha con l'inizio dei lavori delle opere di preurbanizzazione in almeno uno dei comprensori.

Il mancato rispetto dell'avvio del programma nei termini stabiliti dall'art. 12 del Decreto Ministeriale. 30 ottobre 1997, entro i dieci mesi successivi alla sottoscrizione dell'accordo di programma, comporta l'automatica inefficacia della variante al Piano Regolatore Generale e la decadenza del finanziamento concesso.

Le preurbanizzazioni di cui al presente articolo fanno parte dell'unitario intervento di riqualificazione urbana, consistente in un insieme sistematico e coordinato di interventi pubblici e privati ai sensi del Decreto Ministerale del Ministero dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1994 e successive modificazioni.

ARTICOLO 5 - Attuazione del programma relativo al Comprensorio

L'intero programma sarà attuato con la graduale ed articolata realizzazione dei sub-comprensori delle unità minime di coordinamento progettuale e delle unità minime di intervento così come definite nella tavola numero

così come definite nella tav. n° D1/3 (sub-comprensorio Corso Mortara) D3/5 (sub-comprensorio Valdocco Sud), D4/1 (sub-comprensorio Via Ceva) allegate all'accordo di programma e verrà realizzato secondo l'articolazione temporale definita nel cronoprogramma entro il termine di validità previsto in anni 10 dalla stipula dell'accordo di programma.

Qualora si intendano modificare gli elementi prescrittivi contenuti nelle tav. n° D1/3 (sub-comprensorio Corso Mortara); D3/5, D3/8 (sub-comprensorio Valdocco Sud); D4/1 (sub-comprensorio Via Ceva) e nelle norme tecniche, occorrerà procedere alla stesura di un piano esecutivo esteso al sub-comprensorio o al comprensorio in coerenza con gli elementi prescrittivi del PRG contenuti nella Tavola 3 del PRiU.

Il cronoprogramma allegato all'accordo di programma definisce tempi e modalità attuative delle opere di preurbanizzazione di cui all'articolo 4, delle opere di urbanizzazione e degli interventi edilizi previsti nel PRIU (Programma di Riqualificazione Urbana).

Il cronoprogramma potrà essere adeguato in presenza di motivate esigenze funzionali e le conseguenti variazioni saranno approvate dal Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'accordo.

Così come previsto dall'articolo 4 delle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) l'attuazione del Programma, avverrà mediante intervento edilizio diretto sulla singola unità minima di intervento, il cui progetto per il rilascio della concessione edilizia sarà presentato congiuntamente al progetto unitario d'insieme esteso alla unità minima di coordinamento progettuale, sottoscritto dai Proponenti soggetti attuatori.

Il Comune si impegna a rilasciare le concessioni edilizie per la realizzazione degli interventi previsti nel PRIU (Programma di Riqualificazione Urbana) sulla base del cronoprogramma allegato all'accordo di programma.

L'attuazione del PRIU (Programma di Riqualificazione Urbana) è soggetta a verifica temporale quinquennale disposta dal Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'accordo.

Entro il primo quinquennio dovranno essere realizzati gli interventi e le relative opere di urbanizzazione pari almeno al 25% (venticinque per cento) delle consistenze edilizie previste nel comprensorio.

Nei termini dell'accordo dovranno essere stati ultimati tutti gli interventi e le relative opere di urbanizzazione del programma.

Il mancato rispetto degli impegni relativi al primo quinquennio potrà determinare l'applicazione di una penale stabilita dal Collegio di Vigilanza pari al 5% (cinque per cento) del valore degli oneri di urbanizzazione (tabellari vigenti all'atto della verifica) corrispondenti alle SLP (superfici lorde pavimento) non realizzate, salvo i casi documentati in cui l'inadempienza sia causata da motivi di forza maggiore valutati dal Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'accordo.

Qualora tutti gli interventi privati del programma siano stati ultimati in anticipo rispetto alla scadenza prevista, la garanzia fideiussoria sarà svincolata al momento del rilascio del certificato di agibilità dell'ultimo intervento del programma.

La garanzia fideiussoria di cui al punto T) delle premesse in proporzione alle parti non ultimate sarà trattenuta dal Comune qualora gli interventi privati non siano stati ultimati nei termini dell'accordo di programma. In caso di mancata attuazione del programma, anche parziale, al fine di completare le opere pubbliche non realizzate saranno utilizzate le garanzie di cui all'art. 18 (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria).

ARTICOLO 6 - Risorse per l'attuazione del P.Ri.U. (Programma di riqualificazione Urbana)

Le risorse finanziarie previste e necessarie per la realizzazione delle preurbanizzazioni e delle urbanizzazioni previste nel programma sono così individuate:

a.    Risorse pubbliche: finanziamento del Ministero dei Lavori Pubblici di lire 48.768.000.000 (quarantottomiliardisettecentosessantottomilioni);

b.    Oneri di urbanizzazione (tabellari) primaria e secondaria stimati in lire 50.649.000.000 (cinquantamiliardiseicentoquarantanovemilioni) e lire 39.815.000.000 (trentanovemiliardiottocentoquindicimilioni) da definire in sede di rilascio delle concessioni edilizie, secondo le aliquote vigenti al momento del rilascio delle medesime;

c.     Risorse aggiuntive pubbliche a carico del Comune pari a lire 55.839.000.000 (cinquantacinquemiliardiottocentotrentanovemilioni);

d.    Risorse aggiuntive private di lire 15.245.000.000 (quindicimiliardiduecentoquarantacinquemilioni) relative a parcheggi pubblici su so­letta e ulteriori oneri aggiuntivi per la realizzazione di altre opere di urbanizzazione per £ 13.961.000.000 (tredicimiliardinovecentosessantunomilioni).

L'ammontare complessivo delle risorse a), b), c), d) deve garantire la copertura finanziaria per la realizzazione delle opere di preurbanizzazione e delle opere di urbanizzazione previste dal programma.

ARTICOLO 7 - Risorse per l'attuazione del P.Ri.U. a carico del Comprensorio

Valdocco Nord (sub- comprensori D1, Corso Mortara e D4 Via Ceva)

a.    Urbanizzazioni primarie L/milioni        4.314

b.    Urbanizzazioni secondarie L/milioni       747

c.     Ulteriori oneri L/milioni                   1.006

d.    TOTALE L/milioni                          6.067 (seimilasessantasette)

Valdocco Sud (sub-comprensorio D3)

e.    Urbanizzazioni primarie L/milioni        8.819

f.     Urbanizzazioni secondarie L/milioni    11.312

g.    Ulteriori oneri L/milioni                        0

h.    TOTALE L/milioni                         20.131

ARTICOLO 8 - Rendiconto finale del P.Ri.U.

Il programma è soggetto alla rendicontazione parziale e finale, disposta e approvata dal Collegio di Vigilanza.

ARTICOLO 9 - Ulteriori oneri aggiuntivi per l'attuazione del P.Ri.U.

I soggetti attuatori per la realizzazione di opere di urbanizzazione come disciplinato dagli artt. 4, 6 e 15 della presente convenzione si impegnano a rispettare gli obblighi assunti in merito alla copertura di ulteriori oneri aggiuntivi di cui alla lettera d) dell'art. 6, relativi al sub-comprensorio Valdocco Nord, determinati in lire 1.006.000.000 (lire unmiliardoseimilioni) per quanto riguarda "Cimimontubi S.p.A."

ARTICOLO 10 - Preliminare di cessione di aree per servizi al Comune di Torino

Il Proponente soggetto attuatore si impegna a cedere a titolo gratuito, al Comune di Torino che si riserva di accettare, la proprietà di tutte le aree necessarie per la realizzazione dei pubblici servizi e di viabilità pubblica, di complessivi mq 179.512 (centosettantanovecinquecentododici), comprensive delle aree già cedute alla Città di Torino di cui alla lettera V della premessa, il tutto come rappresentato nelle tavole n D1/3 (sub-comprensorio Corso Mortara) D3/5 (sub-comprensorio Valdocco Sud) D4/1 (sub-comprensorio Via Ceva) come sopra allegate e allegate all'Accordo di programma.

Tutte le aree per servizi dovranno essere cedute nei termini previsti per l'esecuzione delle opere di bonifica e preurbanizzazione e comunque entro i dieci mesi successivi all'accordo di programma.

Il presente atto vale come contratto preliminare di cessione delle aree suddette e a tal fine viene trascritto nei pubblici registri immobiliari. Le aree dovranno essere cedute libere da debiti, locazioni, liti in corso, privilegi, servitù, ipoteche e trascrizioni di pregiudizio, libere da evizioni e molestie nel possesso, nello stato di fatto in cui si trovano.

ARTICOLO 11 - Utilizzazione temporanea da parte del Proponente soggetto attuatore delle aree cedute

Il Comune di Torino si obbliga a consentire, senza corresponsione di oneri, l'utilizzazione temporanea da parte dei soggetti attuatori delle aree cedute e/o assoggettate, in misura strettamente necessaria alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, ai relativi cantieri e all'impianto del cantiere relativo ai fabbricati da realizzare e sino al termine massimo coincidente con la fine dei lavori. Il Proponente soggetto attuatore solleva la Città da ogni e qualsiasi responsabilità, da qualsiasi causa derivante, in conseguenza dell'occupazione delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

ARTICOLO 12 - Aree da assoggettare ad uso pubblico

L'eventuale assoggettamento all'uso pubblico di superfici di proprietà del Proponente soggetto attuatore destinate a pubblici servizi dovrà essere formalizzato entro 120 giorni dal collaudo dell'opera di urbanizzazione.

ARTICOLO 13 - Disciplina delle aree assoggettate all'uso pubblico

È posta a carico del Proponente soggetto attuatore la manutenzione delle aree assoggettate all'uso pubblico.

Il Comune potrà disciplinare l'uso delle aree stesse e potrà consentire, ferma restando la pubblica fruibilità, l'eventuale recinzione delle aree suddette, a cura e spese del Proponente soggetto attuatore.

Potrà infine stabilire le sanzioni amministrative conseguenti all'inosservanza degli obblighi assunti dal Proponente soggetto attuatore.

ARTICOLO 14 - Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed ulteriori oneri aggiuntivi

I soggetti attuatori si impegnano per se stessi, loro successori o aventi causa a qualsiasi titolo a corrispondere i contributi concessori inerenti agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria calcolati su base tabellare con le tariffe in vigore al momento del rilascio delle singole concessioni edilizie nonché gli ulteriori oneri di cui agli artt. 6 e 9,. All'ammontare complessivo dei contributi di cui sopra dovrà essere sottratto l'importo relativo al costo delle opere di cui al successivo art. 15 da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione nonché delle opere da eseguire utilizzando gli eventuali ulteriori oneri aggiunti. Gli eventuali conguagli verranno corrisposti secondo la rateizzazione e le modalità adottate per il costo di costruzione di cui al successivo articolo 16.

ARTICOLO 15 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo

In conformità al D.M. 21 dicembre 1994, art. 7 punto 1 e al disposto di cui all'art. 11 della Legge 10/77 e s.m.i., i soggetti attuatori si obbligano a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione nell'area in oggetto con le modalità individuate nei progetti definitivi sviluppati a livello esecutivo delle singole opere, fino alla concorrenza dell'ammontare delle risorse aggiuntive, escluse quelle di preurbanizzazione, normate dal precedente art. 4 e dell'importo totale degli oneri di urbanizzazione tabellari dovuti ai sensi di legge (vedi art. 14 che precede) e con l'articolazione operativa di cui al cronoprogramma allegato all'accordo di programma.

Tali progetti dovranno essere redatti secondo le modalità della Legge 216/95 e s.m.i.

Le opere da eseguire sono indicate nei successivi articoli con riferimento ai singoli sub-comprensori

I lavori relativi alle opere in oggetto dovranno essere eseguiti a regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali approvati.

La progettazione di tali opere è elaborata in due fasi:

a.    progetto preliminare (allegato all'accordo di programma);

b.    progetto definitivo sviluppato a livello esecutivo, come di seguito specificato.

I progetti definitivi sviluppati a livello esecutivo delle singole opere di urbanizzazione dovranno comprendere il computo metrico estimativo delle stesse da effettuarsi con l'applicazione dei prezzi unitari degli elenchi prezzi della Città di Torino vigenti al momento della presentazione del progetto.

Per i prezzi eventualmente mancanti, si applicano le disposizioni in materia di lavori pubblici per la determinazione dei nuovi prezzi.

I progetti definitivi sviluppati a livello esecutivo dovranno essere presentati nei termini previsti nel cronoprogramma e dovranno essere approvati sotto il profilo tecnico ed economico dai competenti Settori Tecnici del Comune e da tutti gli altri Enti competenti entro i successivi 90 (novanta) giorni.

Il termine di 90 giorni non decorre per tutto il tempo impiegato dai Proponenti soggetti attuatori per adeguare i progetti alle prescrizioni dei suddetti uffici.

Tali progetti definitivi sviluppati a livello esecutivo saranno approvati dalla Giunta Comunale.

Gli oneri relativi alla predisposizione dei progetti definitivi sviluppati a livello esecutivo, alla direzione dei lavori, ai collaudi delle opere di urbanizzazione ed al coordinamento della sicurezza, sono a carico dei Proponenti soggetti attuatori e non sono scomputabili dagli oneri di urbanizzazione.

La valutazione dei costi delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo degli oneri sarà quella derivante dall'applicazione dell'elenco prezzi vigente, ridotti del 10% (dieci per cento) ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 24/2/1998 (mecc. 9801268/57), maggiorata dall'aliquota IVA vigente.

Per elenco prezzi vigente è da intendersi quello utilizzato dal Comune per gli appalti di opere consimili, effettuati antecedentemente al rilascio delle singole concessioni in cui si articola la trasformazione dell'ambito oggetto del presente convenzione.

Le fidejussioni di cui all'articolo 18 della presente convenzione verranno utilizzate per garantire la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui ai successivi articoli.

ARTICOLO 16 - Contributo inerente al costo di costruzione

I soggetti attuatori corrisponderanno il contributo dovuto, ai sensi della Legge 28/01/1977 n.10 e s.m.i., relativo al costo di costruzione, al momento del rilascio di ogni singola concessione edilizia.

Detto onere verrà corrisposto in quattro rate semestrali costanti, con le stesse modalità applicate dalla Città di Torino per il rilascio delle concessioni edilizie.

ARTICOLO 17 - Direzione Lavori e Collaudo delle opere di urbanizzazione - Agibilità/Abitabilità

Le opere di urbanizzazione saranno eseguite sotto la direzione di un tecnico, iscritto al competente collegio o ordine professionale, scelto dall'Amministrazione prima della consegna dei lavori, sulla base di una terna di professionisti qualificati nel settore delle Opere Pubbliche, indicata dal Proponente soggetto attuatore. Il professionista incaricato dalla Direzione Lavori, si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge proprie della Direzione Lavori di opere pubbliche secondo quanto previsto dal R.D.(Regio Decreto) 25 maggio 1895 numero 350 e sue modifiche ed integrazioni.

I collaudi tecnico-amministrativi delle opere di urbanizzazione eseguite a scomputo dovranno essere effettuati in corso d'opera da una Commissione di collaudo composta dal personale appartenente ai ruoli tecnici del Comune o da professionisti esterni incaricati dalla Città, nonché dai rappresentanti dell'amministrazione del Ministero dei Lavori Pubblici su designazione del Direttore Generale del Coordinamento Territoriale; la presidenza della Commissione viene esercitata da uno dei suddetti componenti di nomina ministeriale.

Resta inteso che gli oneri afferenti al collaudo a norma di legge delle opere di urbanizzazione del presente schema di convenzione, saranno a carico dei soggetti attuatori.

Il collaudo tecnico-amministrativo delle opere dovrà essere effettuato entro 6 mesi dalla data di ultimazione lavori. Nel corso dell'esecuzione dei lavori, così come avviene per i lavori appaltati dalla Città, l'Ispettorato Tecnico della Città potrà effettuare controlli e visite ispettive alle opere di urbanizzazione da eseguirsi, indipendentemente dalle verifiche di competenza dei collaudatori; nel caso siano rilevate inadempienze, od errori, l'Ispettorato ne darà comunicazione al Proponente ed al Presidente della Commissione di collaudo per i necessari provvedimenti ed all'Amministrazione per conoscenza.

La data di ultimazione dei lavori è quella in cui i soggetti attuatori depositano presso il Comune la dichiarazione di fine lavori, sempre che il Comune non sollevi obiezioni in merito nei 15 giorni successivi.

Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, i soggetti attuatori sollevano il Comune da qualsiasi responsabilità che potesse derivare dall'esecuzione delle opere.

In attesa del collaudo definitivo, all'ultimazione dei lavori i soggetti attuatori potranno, su richiesta specifica del Comune, provvedere alla consegna provvisoria delle opere eseguite, redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti, previo accertamento della Commissione di collaudo.

Copia autentica dei certificati di collaudo nonché di tutte le autorizzazioni relative all'agibilità dei locali e delle certificazioni di prevenzione incendi dovrà essere depositata presso il Civico Ufficio Tecnico.

Il Certificato di Collaudo dovrà contenere lo stato di consistenza delle opere realizzate.

Sino all'approvazione del collaudo definitivo restano a carico dei soggetti attuatori gli oneri di manutenzione delle opere realizzate.

In relazione alla complessità delle opere, si potrà anche procedere mediante collaudi parziali di parti funzionali delle opere, cui conseguirà la proporzionale diminuzione delle garanzie fidejussorie e il passaggio al Comune ed Enti eroganti della proprietà e degli obblighi di manutenzione delle opere.

Ai fini del rilascio dei certificati di agibilità relativi agli interventi edilizi l'opera si intende ultimata quando al singolo immobile sarà assicurato l'accesso, l'allacciamento alla rete idrica, alle fognature, anche se non collaudate e trasferite alla gestione comunale, previa attestazione del funzionamento delle medesime da parte degli uffici comunali competenti.

ARTICOLO 18 - Garanzie finanziarie

A garanzia dell'esatta e tempestiva osservanza degli obblighi derivanti dal presente convenzione, i soggetti attuatori, per se stessi, loro successori ed aventi causa, rilasceranno al momento del ritiro delle concessioni edilizie, a favore del Comune, polizze fidejussorie assicurative a scalare:

a.    a garanzia degli impegni assunti per la realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di cui alla legge 10/77;

b.    a garanzia del pagamento degli eventuali oneri di urbanizzazione eccedenti le opere da realizzare a scomputo;

c.     a garanzia del pagamento delle rate del costo di costruzione.

d.    a garanzia di altri oneri di cui al precedente articolo 9. I soggetti attuatori, come previsto nelle Premesse, ad ulteriore garanzia per l'attuazione complessiva del programma, all'atto della sottoscrizione della convenzione, prestano: garanzia fidejussoria per l'importo di lire 800.196.000 (ottocentomilionicentonovantaseimila), pari allo 0,5 (zero virgola cinque per cento) del valore complessivo delle opere private previste dal programma, avendo come riferimento quale base di calcolo i dati complessivi indicati nel piano finanziario, IVA esclusa, come già indicato al punto T delle Premesse.

Le garanzie sopra indicate, emesse da primari Istituti Assicurativi, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 10 giugno 1982 n. 348 e s.m.i., dovranno essere accettate dal Comune, sia per quanto attiene al contenuto, sia in ordine alla idoneità della polizza fidejussoria medesima. La fidejussione assicurativa dovrà contenere la espressa condizione che il fidejussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune senza facoltà di opporre eccezione o riserva alcuna.

Le Fidejussioni di cui ai precedenti punti a) e c) e quelle relative ai ulteriori oneri aggiuntivi privati di cui al precedente punto d), fino alla corrispondenza dell'80% (ottanta per cento), verranno proporzionalmente ridotte in relazione ai relativi stati di avanzamento lavori, vistati dal Direttore Lavori ed accertati dalla Commissione di Collaudo in corso d'opera.

Resta inteso che il restante 20% (venti per cento) sarà svincolato entro 60 giorni dopo il collaudo favorevole delle singole opere.

Le fideiussioni di cui ai precedenti punti b) e c) verranno proporzionalmente ridotte in rapporto ai pagamenti effettuati.

ARTICOLO 19 - Trasferimento dei diritti e degli obblighi

Tutti i diritti e gli obblighi di cui alla presente convenzione, riguardante l'attuazione degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione compresi nel Programma oggetto dell'accordo di programma, sono assunti dai soggetti attuatori per sé, successori anche parziali e aventi causa a qualsiasi titolo.

Qualora i soggetti attuatori procedano all'alienazione totale o parziale delle aree e dei diritti edificatori oggetto della presente convenzione, dovranno fare espressa menzione nei relativi atti di trasferimento dei diritti, degli obblighi e degli oneri di cui alla convenzione stessa, incluse le garanzie fidejussorie. In caso di trasferimento parziale dei diritti, degli obblighi ed oneri sopracitati, i proponenti soggetti attuatori ed i loro successori od aventi causa restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.

ARTICOLO 20 - Edilizia convenzionata

Il Proponente soggetto attuatore si impegna a reperire la quantità di SLP da attribuire ad Edilizia Convenzionata relativa al comprensorio in oggetto all'interno del Programma di Riqualificazione Urbana "SPINA 3" -comprensorio Valdocco", , di proprietà della CimiMontubi Spa

L'attribuzione sarà calcolata sulla base di un indice territoriale di 0,2 mq di SLP/mq della propria Superficie territoriale ai sensi delle modifiche alle norme di P.R.G. dettate dagli indirizzi programmatici per la revisione della Spina Centrale.

In sede di attuazione del Programma, il Proponente si impegna altresì al convenzionamento, secondo le modalità stabilite dalla delibera del Consiglio Comunale del 6 maggio 1996 n. mecc. 9602388/12, nella misura del 4 per cento, scomputata la franchigia di 8.000 mq di SLP, della SLP residenziale di nuova costruzione realizzata nel Comprensorio.

Tali alloggi potranno essere reperiti all'interno dell'edilizia convenzionata di cui al 1° comma del presente articolo, a condizione che vengano rispettate le condizioni della delibera di cui sopra.

ARTICOLO 21 - Locazioni unità immobiliari ad uso residenziale

a.    Il Proponente soggetto attuatore si adegua, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 delle NUEA del vigente PRG, al contenuto della deliberazione C.C. di Torino n. 119 del 06/05/1996 mecc. 9602388/12 esecutiva il 31/05/1996, tenuto conto delle possibili opzioni previste dalla citata deliberazione Consiglio Comunale n. 119 e accetta di vincolare alla locazione la S.L.P. di metri quadrati 4.480 (quattromilaquattrocentottanta) (pari al 4% della SLP residenziale, eccedente la quota di franchigia di mq 8.000 di SLP residenziale) per un periodo di otto anni, assumendo tale vincolo per sè e i suoi aventi causa, in adempimento di quanto previsto ai punti 2 e 3 della narrativa della deliberazione predetta.

Ai sensi del punto 4) della narrativa medesima, il Proponente soggetto attuatore dichiara di riservarsi l'opzione tra alloggi vincolati esterni o interni all'area di intervento entro 60 giorni dalla data di rilascio delle concessioni edilizie; l'opzione sarà resa nota alla Città con lettera raccomandata diretta al Comune di Torino, Settore Amm.vo XXI Edilizia Abitativa - via Palazzo di Città n. 20.

b.    Gli alloggi che saranno vincolati alla locazione secondo le previsioni del punto 1 devono rispondere ai seguenti requisiti minimi, al fine di ottenere il benestare della Città:

a.    essere adeguati alle vigenti norme igienico-sanitarie ed in materia di sicurezza impiantistica;

b.    non essere posti oltre il piano 3° (4° fuori terra), se l'edificio è privo di ascensore;

c.     essere in normale stato di manutenzione.

c.     Il canone di locazione degli alloggi convenzionati non potrà essere superiore a quello calcolato per l'abitazione non di natura transitoria in base alle disposizioni della Legge 27 luglio 1978 n. 392, con espressa rinuncia da parte del locatore a pattuizioni in deroga anche se consentite dalla legge.

In alternativa, a scelta del Proponente soggetto attuatore, potrà essere applicato un canone annuo calcolato in base ad un rendimento del 4,5% (quattro virgola cinque per cento) della rendita catastale rivalutata ai sensi dell'art. 5 D.L. 30 dicembre 1992 n. 504.

d.    Gli alloggi soggetti ai vincoli di cui ai punti precedenti devono essere offerti in locazione agli occupanti degli alloggi da demolire o ristrutturare interni all'area dell'intervento. Qualora l'offerta non esaurisca gli alloggi, i residui sono offerti alle seguenti categorie:

e.    almeno il 30% (trenta per cento) a nuclei familiari scelti dall'operatore ma inclusi nelle graduatorie comunali di aventi titolo all'assegnazione di E.R.P.S.;

f.     almeno il 10% (dieci per cento) a pensionati con soli redditi da pensione;

g.    nubendi e famiglie con soggetti disabili.

Per le categorie b) e c) il limite di reddito è quello previsto per l'accesso all'edilizia agevolata.

La pubblicizzazione dell'offerta degli alloggi in locazione deve essere effettuata con avviso pubblico su un quotidiano di rilevanza nazionale a spese del Proponente soggetto attuatore.

L'avviso deve riguardare la categoria prioritaria a) e potrà dare indicazioni anche sui restanti alloggi disponibili per le categorie b) e c).

Il proprietario degli alloggi oggetto di convenzione dovrà trasmettere al Sindaco, almeno 15 giorni prima della data di pubblicazione dell'avviso pubblico, copia delle bozze dei contratti di locazione da stipulare ed indicare il computo dettagliato del canone di locazione iniziale, aggiornabile annualmente (ex Legge 392/78).

Il Comune si riserva di far pervenire al proprietario eventuali osservazioni scritte entro 15 giorni dal ricevimento della bozza di contratto di locazione.

Decorso tale periodo in mancanza di comunicazione scritta da parte del Comune il Proponente soggetto attuatore potrà dare corso alla pubblicazione dell'avviso.

I soggetti interessati all'assegnazione degli alloggi in locazione dovranno inoltrare domanda scritta con raccomandata con avviso di ricevimento entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'avviso suddetto; la domanda, corredata della eventuale documentazione prevista dall'avviso, dovrà essere indirizzata all'operatore Proponente soggetto attuatore. Successivamente il Proponente soggetto attuatore, entro 15 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione delle domande, dovrà individuare i soggetti locatari (tra i candidati aventi titolo per formulare la domanda) indipendentemente dall'eventuale ordine di elencazione di tali soggetti nelle liste comunali; entro 15 giorni dall'individuazione dovrà trasmettere ai competenti uffici comunali l'elenco dei soggetti individuati come locatari con l'indicazione del titolo posseduto e copia dei relativi contratti stipulati o la dichiarazione documentata che è stata espletata senza esito la procedura dell'offerta.

Espletate senza esito le procedure previste dalla convenzione per garantire l'offerta degli alloggi ai soggetti di cui alle categorie a), b) e c) sopra indicate, il Proponente soggetto attuatore potrà offrire detti alloggi a libero mercato in locazione per la durata prevista in convenzione; è in ogni caso ammessa l'offerta dell'alloggio a riscatto.

h.    In caso di compravendita degli alloggi convenzionati la parte venditrice dovrà inoltre trasmettere al Comune copia dei relativi atti nei quali si dovrà inserire l'obbligo di osservare la presente convenzione. Il Comune avrà il diritto, durante il periodo di durata dell'impegno, di effettuare verifiche della situazione occupazionale degli alloggi.

Qualora il contratto di locazione si interrompa per motivi legittimi prima della scadenza del vincolo, il vincolo stesso decade, sempre che la durata residua sia inferiore a 4 anni.

i.      Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione sarà sanzionato con una penale a favore della Città, pari a tre mensilità del canone previsto per ciascuno degli alloggi vincolati e non locati, per ogni anno di mancata locazione rispetto ai patti succitati.

Sono fatti salvi i maggiori danni che la Città subisca in conseguenza dell'inottemperanza.

La Città dovrà dare comunicazione scritta al Proponente soggetto attuatore dell'accertata violazione concedendo termine per le deduzioni.

j.     Per le cooperative edilizie valgono le disposizioni legislative specifiche relativamente ai rapporti con i soci e quindi i soggetti locatari di cui al presente articolo sono tenuti ad aderire alle cooperative rispettandone tutte le disposizioni statutarie e regolamentari.

ARTICOLO 22 - Controversie

Fatto salvo quanto riservato alla giurisdizione del giudice amministrativo, le controversie derivanti dall'applicazione ed esecuzione della presente convenzione sono poste alla cognizione di un Collegio arbitrale costituito da tre membri, due dei quali scelti dalle parti uno per ciascuna, ed il terzo, in funzione di Presidente del Collegio arbitrale, scelto dai primi due di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte diligente.

ARTICOLO 23 - Spese

Tutte le spese relative e conseguenti al presente schema di convenzione, comprese quella della sua trascrizione nei Registri della proprietà immobiliare, saranno a totale carico dei soggetti attuatori.

All'uopo viene richiesto il trattamento fiscale di cui alla Legge 28 giugno 1943 n° 666, 28 gennaio 1977 n° 10, 22 aprile 1982 n° 168 (art. 5) nonché ai DPR 29 settembre 1973 n° 601, 26 ottobre 1972 n° 643, oltre all'applicazione di altri eventuali benefici più favorevoli.

ARTICOLO 24 - Rinvio a norme di legge

Per quanto non contenuto nella presente convenzione, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore, ed in particolare alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, alla legge 28 gennaio 1977 n. 10 ed alla legge regionale 05/12/77 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, alla legge regionale 18 ottobre 1994 n. 43, nonché alle leggi 28 febbraio 1985 n. 47, 4 dicembre 1993 n. 493, 8 giugno 1990 n. 142 e s.m.i., 7 agosto 1990 n. 241.

 

CAPO II

ARTICOLI SPECIFICATIVI PER I SINGOLI SUB-COMPRENSORI

ARTICOLO 25 - Sub-comprensori inclusi nel comprensorio Valdocco

D.1 C.so Mortara;

D.2 EnviPark

D.3 Valdocco Sud

D.4 Via Ceva

ARTICOLO 26 - Contenuti del Programma di Riqualificazione Urbana

Il Programma PRIU Spina3, per il Subcomprensorio Valdocco Corso Mortara, prevede l'utilizzazione del terreno indicato nella TavD1/3 e per il sub-comprensorio Via Ceva nella tavola D4/1, allegate sotto le lettere H et A1

al presente atto secondo le seguenti destinazioni:

a.    Superficie territoriale del Sub-Comprensorio Valdocco Corso Mortara: mq. 53.869 mq

b.    Superficie territoriale del Subcomprensorio Valdocco Via Ceva mq. 2.217

c.     Superficie fondiaria del Subcomprensorio Valdocco Corso Mortara mq.8.989

d.    Superficie del Subcomprensorio Valdocco Corso Mortara destinata a servizi pubblici: mq.37.991

e.    Superficie del Subcomprensorio Valdocco Corso Mortara destinata a viabilità urbana nel Sub-Comprensorio Valdocco Sud mq. 6.889

In sede di frazionamento o di atti di cessione le superfici di cui sopra saranno soggette a una più

esatta definizione, senza che ciò comporti la necessità di modificare il Programma e la presente Convenzione, fermo restando che non potrà diminuire la superficie complessiva di cui alla lettera b) e c).

ARTICOLO 27 - Capacità insediativa e destinazione d'uso dei Sub-Comprensori

All'interno del Sub-Comprensorio Valdocco Corso Mortara è possibile realizzare una Superficie Lorda di Pavimento ( SLP ) pari a complessivi 18.233 mq con destinazione d'uso Eurotorino2/Terziario.

All'interno del Sub-Comprensorio Valdocco Via Ceva è possibile realizzare una Superficie Lorda di Pavimento ( SLP ) pari a complessivi 4.000 mq con destinazione d'uso Terziario.

ARTICOLO 28 - Cessione di aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Al fine dell'attuazione del Programma del Sub-Comprensorio Valdocco Corso Mortara saranno cedute aree per spazi pubblici pari a mq 37.991 mq

D.3 SUBCOMPRENSORIO VALDOCCO SUD

ARTICOLO 29 - Elaborati costituenti il Programma di Riqualificazione Urbana per il Subcomprensorio Valdocco Sud

sono quelli elencati al precedente art.2 bis

ARTICOLO 30 - Contenuti del Programma di Riqualificazione Urbana

Il Programma PRIU Spina3, per il Subcomprensorio Valdocco Sud, prevede l'utilizzazione del terreno indicato nella Tav D3/2 secondo le seguenti destinazioni:

a.    Superficie fondiaria del Subcomprensorio Valdocco Sud:mq.55.000

b.    Superficie del lotto destinato a Parco Pubblico della Dora

c.     di cui nel Sub-Comprensorio Valdocco Sud: mq.9.421

d.    Superficie del lotto destinata a ulteriori spazi pubblici

e.    nel Sub-Comprensorio Valdocco Sud : mq.22.872

f.     Superficie dei lotti destinati a spazi pubblici a favore del

g.    Sub-Comprensorio Valdocco Sud mq 96.266

h.    Superficie del lotto destinato a viabilità urbana

i.      nel Sub-Comprensorio Valdocco Sud : mq.19.038

In sede di frazionamento o di atti di cessione le superfici di cui alle lettere b), c), d), e) del presente articolo saranno oggetto di più esatta definizione, senza che ciò comporti la necessità di modificare il Programma e la presente Convenzione, fermo restando che non potrà diminuire la superficie complessiva di cui alle lettere c) d) e)

ARTICOLO 31 - Capacità insediativa e destinazione d'uso Del Sub-Comprensorio Valdocco Sud

All'interno del Sub-Comprensorio Valdocco Sud è possibile realizzare una Superficie Lorda di Pavimento ( SLP ) pari a complessivi 120.000 mq così suddivisi:

a.    115.000 mq. per edilizia residenziale;

b.    5.000 mq. per a.s.p.i., fermo restando il limite massimo stabilito per l'intero Comprensorio Valdocco.

Nelle aree fondiarie di cui sopra è inoltre prevista la realizzazione di fabbricati ad uso autorimessa e locali afferenti alle destinazioni d'uso ivi previste.

Nelle aree destinate a spazi pubblici ivi incluse le aree di cui alla lettera b) dell'art.39 della presente convenzione, il Comune concederà a titolo gratuito il diritto di superficie al proponente soggetto attuatore o i suoi aventi causa, per la realizzazione in sottosuolo di autorimesse private interrate, sotto spazi pubblici.

L'oggetto del diritto di superficie sarà determinato al momento della cessione delle aree di cui all'articolo 10 della presente convenzione.

La costruzione delle autorimesse interrate di cui sopra, non dovrà compromettere o condizionare in alcun modo l'utilizzo delle aree destinate agli usi pubblici previsti e dovrà essere comunque assicurata l'accessibilità alle eventuali reti di urbanizzazione interrate.

In detto caso nelle suddette aree la manutenzione ordinaria delle superfici destinate a verde sarà a carico dei proponenti.

La superficie per standard urbanistici indicata nella tavola D3/5 come sopra allegata è calcolata sulla base della suddivisione numericamente indicata ai punti a) e b) del comma precedente e rappresenta quindi la soglia massima conseguibile con il mix funzionale sopra indicato.

Alle Unità Minime di Intervento indicate nella tavola sono attribuite le seguenti quantità di edificazione ( s.l.p.) residenziale:

- U.M.I. n° Imq.11.650

- U.M.I. n° IImq.12.800

- U.M.I. n° IIImq.10.900

- U.M.I. n° IVmq.11.900

- U.M.I. n° Vmq.14.500

- U.M.I. n° VImq.17.700

- U.M.I. n° VIImq.16.150

- U.M.I. n° VIIImq.19.400

Alle Unità Minime di Intervento n° I;IV, VII è inoltre attribuita una s.l.p. aggiuntiva per a.s.p.i. nella seguente misura:

- U.M.I. n° Imq.2.100

- U.M.I. n° IVmq.900

- U.M.I. n° VIImq.2.000

All'interno delle quantità di cui al primo comma del presente articolo è possibile modificare la destinazione d'uso degli edifici in sede di Unità Minima di Intervento.

Sono consentiti trasferimenti di s.l.p. da una U.M.I. all'altra; rispetto alle quantità indicate nel presente articolo, nessuna U.M.I. potrà essere modificata in più o in meno del 20% del valore ad essa attribuito. La compatibilità formale e funzionale di tale trasferimento deve essere verificata all'interno dell'Unità di Coordinamento Progettuale di cui all'Articolo seguente.

ARTICOLO 32 - Modalità di attuazione del Sub - Comprensorio Urbanistico Valdocco Sud

Nel Sub - Comprensorio Valdocco Sud il Programma si attua mediante Concessione Edilizia diretta nel rispetto delle presenti norme e delle tavole aventi contenuto prescrittivo. In tal senso gli elaborati di cui all'Art. D3.3 delle N.T.A.hanno i contenuti degli Articoli 38 e 39 della l.u.r. 56/77 e s.m.i.

La dimensione minima della Concessione Edilizia diretta è quella delle Unità Minime di Intervento così come nella tavola D3/5 come sopra allegata.

Il Sub - Comprensorio Valdocco Sud è suddiviso in tre Unità Minime di Coordinamento Progettuale ( U.M.C.P.) comprendenti rispettivamente:

- U.M.C.P. n.1: comprende le U.M.I n. I, II, IV, V;

- U.M.C.P. n.2: comprende le U.M.I n. III, VI;

- U.M.C.P. n.3: comprende le U.M.I n. VII;VIII

Alla richiesta della prima concessione edilizia si deve presentare, insieme al progetto edilizio relativo a dette U.M.I., anche un progetto di insieme esteso all'intera U.M.C.P. all'interno della quale è collocata l'U.M.I., con i contenuti indicati all'Art. 4 delle NTA. Il valore di tali elaborati di coordinamento è da intendersi limitato agli aspetti generali della planivolumetria delle restanti U.M.I. comprese nella U.M.C.P., per la progettazione delle quali costituisce regola generale cui riferire coerentemente la progettazione per il conseguimento delle successive concessioni edilizie.

Gli elaborati delle U.M.C.P. costituiscono documento integrante e contestuale della concessione edilizia relativa all'U.M.I. e di tale atto ne seguono la procedura.

Secondo quanto indicato nelle N.T.A., nel rispetto delle norme generali di valore prescrittivo è possibile apportare modifiche, previa redazione e presentazione di P.E.C., all'assetto urbanistico e al rapporto tra spazi pubblici e spazi privati rappresentati nella tavola D3/5 come sopra allegata.Tali modifiche non costituiscono variante al PRGC.

ARTICOLO 33 - Cessione di aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Al fine dell'attuazione del Programma del Sub-Comprensorio Valdocco Sud saranno cedute le seguenti aree per spazi pubblici:

a.    lotto destinato a Parco pubblico della Dora per complessivi mq. 9.421, individuato nelle tavoleD3/5 e D3/8 come sopra allegate

b.    lotto destinato a viabilità urbana per complessivi mq. 19.038, individuato nella tavola D3/5 come sopra allegata;

c.     lotto destinato ad ulteriori spazi urbani per complessivi mq. 22.872, individuato nella tavola D3/5 come sopra allegata.

d.    Saranno inoltre cedute aree destinate a spazi pubblici, per complessivi mq. 96.166 , identificate nella tavola D3/5 come sopra allegata, comprensive delle aree già cedute alla Città di Torino di cui alla lettera V della premessa.

ARTICOLO 34 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo

Le opere da eseguire e il loro costo stimato, con riferimento alla classificazione degli elaborati del PRIU, sono indicate come segue:

a.    Parco della Dora, per un importo stimato in 6.984 milioni di lire;

b.    Strada del Fortino, comprensiva di tratto di tunnel multiservizio e di ogni rete urbanizzativa, per un importo stimato in 3.279 milioni di lire;

c.     Corso Ciriè, comprensivo di ogni rete urbanizzativa, per un importo stimato in 1.303 milioni di lire;

d.    sedi stradali e parcheggi a raso, relativamente alla Via Ceva, comprensiva di tratto di tunnel multiservizio e di ogni rete urbanizzativa, per un importo stimato in 1.174 milioni di lire;

e.    verde pubblico di quartiere, per un importo stimato in 1.924 milioni di lire;

f.     rami collettori di fognatura bianca e nera dalla Via Ceva alla Dora, per un importo stimato in 2.893 milioni di lire.

g.    spostamento dei rami di fognatura bianca e nera insistenti nell'area, per un importo stimato in 2.237 milioni di lire.

Le opere di cui sopra e il loro costo saranno meglio definite nella progettazione definitiva sviluppata a livello esecutivo, ai sensi di quanto previsto all'articolo 15 della presente Convenzione.

ARTICOLO 35 - Termini di esecuzione

a.    Localizzazione dell'edilizia libera convenzionata

In sede di richiesta della prima concessione edilizia il proponente specificherà la quantità e localizzazione dell'edilizia residenziale libera e dell'edilizia residenziale convenzionata

b.    Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

La richiesta di concessione edilizia, il rilascio e la realizzazione dei fabbricati sono legate agli impegni e alle scadenze seguenti:

il rilascio della concessione edilizia per una delle Unità Minime di Intervento VII e VIII è subordinata all'impegno alla contestuale realizzazione, a scomputo degli oneri di concessione delle seguenti opere di urbanizzazione:

c.     realizzazione della Strada del Fortino, comprensiva del tratto di tunnel tecnologico e delle reti urbanizzative (ove non risulti già realizzata per precedenti concessioni), per i tratti necessari ad assicurare la piena accessibilità e funzionalità ai fabbricati oggetto di concessione;

d.    realizzazione del collettore di fognatura bianca per il tratto da nord di Strada del Fortino alla Dora;

e.    realizzazione del ramo del collettore di fognatura nera per il tratto sopra indicato.

Le opere di cui alla presente lettera dovranno essere realizzate in quanto risulti confermato lo schema di rete fognante contenuto il PRIU Spina3, con particolare riguardo alla prevista centrale di depurazione. In caso contrario si dovrà procedere all'allacciamento alle reti esistenti ed al loro eventuale potenziamento;

f.     realizzazione delle reti infrastrutturali (allacciamenti e distribuzione per acquedotto, fognatura, energia elettrica, telefoni, teleriscaldamento, ecc.) per l'Unità Minima di Intervento oggetto di concessione;

g.    realizzazione degli spazi pubblici del Parco della Dora, per la parte a nord della Strada del Fortino fino ad Envipark;

il rilascio della concessione edilizia per una delle Unità Minime di Intervento I e IV è subordinata all'impegno alla contestuale realizzazione, a scomputo degli oneri di concessione e dei contributi aggiuntivi, delle seguenti opere di urbanizzazione:

h.    realizzazione della Strada del Fortino comprensiva del tratto di tunnel multiservizio e delle reti urbanizzative (ove non risulti già realizzata per precedenti concessioni), per il tratto prospiciente l'Unità Minima di Intervento IV. Tale obbligo opera solo relativamente alla concessione per l'Unità Minima di Intervento IV.

i.      realizzazione della Via Ciriè comprensiva delle reti urbanizzative per il tratto dalla Via Livorno al limite est del Parco della Dora;

j.     realizzazione delle reti infrastrutturali (allacciamenti e distribuzione per acquedotto, fognatura, energia elettrica, telefoni, teleriscaldamento, ecc.) per l'Unità Minima di Intervento oggetto di concessione;

k.    realizzazione del ramo del collettore di fognatura bianca per il tratto da Via Ceva alla Dora nel caso di concessione edilizia dell'Unità Minima di Intervento I e per il tratto dal lato nord di Via Ciriè alla Dora nel caso di concessione edilizia dell'Unità Minima di Intervento IV

l.      Realizzazione del collettore di fognatura nera per i tratti sopra indicati.

Le opere di cui alla presente lettera dovranno essere realizzate in quanto risulti confermato lo schema di rete fognante contenuto nel PRIU Spina3, con particolare riguardo alla prevista centrale di depurazione. In caso contrario si dovrà procedere all'allacciamento alle reti esistenti ed al loro eventuale potenziamento;

m.   realizzazione del Parco della Dora per il tratto adiacente lato est alla Unità Minima di Intervento richiesta.

Resta comunque inteso che, ove non si operasse contestualmente con concessione sulle Unità Minime di Intervento I e IV, il proponente, ancora a scomputo degli oneri di concessione, procederà alla sistemazione provvisoria del tratto di non prevista realizzazione al fine di assicurare una adeguata fruibilità dell'intera dorsale di accesso tra la Via Ceva e la Strada del Fortino;

realizzazione della sistemazione della via Ceva comprensiva del tratto di tunnel multiservizio e delle reti urbanizzative; tale obbligo opera solo relativamente alla concessione per l'Unità Minima di Intervento I.

il rilascio della concessione edilizia per una delle Unità Minime di Intervento II e V è subordinata all'impegno alla contestuale realizzazione, a scomputo degli oneri di concessione delle seguenti opere di urbanizzazione:

a.    realizzazione della Strada del Fortino comprensiva del tratto di tunnel multiservizio e delle reti urbanizzative (ove non risulti già realizzata per precedenti concessioni) per il tratto da Via Livorno al limite est dell'area a verde pubblico di quartiere ad est dell'Unità Minima di Intervento V. Tale obbligo opera solo relativamente alla concessione per l'Unità Minima di Intervento V.

b.    realizzazione della Via Ciriè comprensiva delle reti urbanizzative per il tratto dalla Via Livorno al limite est del verde pubblico di quartiere ad est delle Unità Minime di Intervento II e V.

c.     realizzazione delle reti infrastrutturali (allacciamenti e distribuzione per acquedotto, fognatura, energia elettrica, telefoni, teleriscaldamento, ecc.) per l'Unità Minima di Intervento oggetto di concessione;

d.    realizzazione del ramo del collettore di fognatura bianca per il tratto da Via Ceva alla Dora nel caso di concessione edilizia dell'Unità Minima di Intervento II e per il tratto dal lato nord di Via Ciriè alla Dora nel caso di concessione edilizia dell'Unità Minima di Intervento V

e.    Realizzazione del ramo del collettore di fognatura nera per i tratti sopra indicati.

L'impegno di cui sopra non opera per i tratti già realizzati a seguito di precedenti concessioni edilizie.

Le opere di cui alla presente lettera dovranno inoltre essere realizzate in quanto risulti confermato lo schema di rete contenuto in PRIU Spina3 , con particolare riguardo alla prevista centrale di depurazione. In caso contrario si dovrà procedere all'allacciamento alle reti esistenti ed al loro eventuale potenziamento.

Contestualmente si dovrà procedere, ove di necessità, allo spostamento dei rami collettori di fognatura bianca e nera insistenti sull'area;

a.    realizzazione del Parco della Dora per il tratto adiacente lato ovest alla Unità Minima di Intervento richiesta.

Resta comunque inteso che, ove non si operasse contestualmente con concessione sulle Unità Minime di Intervento II e V, il proponente, ancora a scomputo degli oneri di concessione, procederà alla sistemazione provvisoria del tratto di non prevista realizzazione, al fine di assicurare una adeguata fruibilità dell'intera dorsale di accesso tra la Via Ceva e la Strada del Fortino. L'impegno di cui sopra non opera per i tratti eventualmente già realizzati a seguito di precedenti concessioni edilizie sulle Unità Minime I e IV

b.    realizzazione del verde pubblico di quartiere per il tratto adiacente lato est alla Unità Minima di Intervento oggetto di concessione.

La richiesta di concessione edilizia per una delle unità Minime di intervento III e VI dovrà essere preceduta dall'ottenimento di concessione edilizia per almeno una delle Unità Minime di Intervento I, II, IV e V.

il rilascio della concessione edilizia per una delle Unità Minime di intervento III e VI è comunque subordinata all'impegno alla contestuale realizzazione, a scomputo degli oneri di concessione delle seguenti opere di urbanizzazione:

a.    realizzazione della Strada del Fortino comprensiva del tratto di tunnel multiservizio e delle reti urbanizzative (ove non risulti già realizzata per precedenti concessioni) per i tratti non realizzati da Via Livorno al limite est del Sub-Comprensorio. Tale obbligo opera solo relativamente alla concessione per Unità Minima di Intervento VI.

b.    realizzazione della Via Ciriè comprensiva delle reti urbanizzative per i tratti non realizzati dalla Via Livorno al limite est del Sub-Comprensorio

c.     realizzazione delle reti infrastrutturali (allacciamenti e distribuzione per acquedotto, fognatura, energia elettrica, telefoni, teleriscaldamento, ecc.) per l'Unità Minima di Intervento oggetto di concessione;

d.    realizzazione del verde pubblico di quartiere per il tratto adiacente lato ovest alla Unità Minima di Intervento oggetto di concessione ( ove non risulti già realizzato per precedenti concessioni ).

e.    realizzazione dello spazio a verde pubblico di quartiere per i tratti adiacenti lato est alla Unità Minima di Intervento oggetto di concessione.

f.     spostamento dei rami collettori di fognatura bianca e nera insistenti nell'area

La richiesta della concessione edilizia per una delle Unità Minime di Intervento, il cui rilascio porti a superare il 50% di quanto complessivamente previsto per l'intero Subcomprensorio Valdocco Sud è comunque subordinato anche all'impegno della contestuale realizzazione, a scomputo degli oneri di concessione, delle urbanizzazione sull'area a verde ad ovest della via Livorno.

Le parti come sopra rappresentate danno atto che si procede alla stipulazione della presente convenzione nelle more della certificazione prefettizia antimafia e pertanto si applica l'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 numero 252.

Le parti esonerano concordemente me Notaio dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto parte da me, parte da persona di mia fiducia e parte dattiloscritto con nastro indelebile avente i requisiti di legge, pure da persona di mia fiducia, su facciate sessanta e parte della sessantunesima di sedici fogli e ne ho dato lettura ai comparenti che da me interpellati lo dichiarano conforme alla loro volontà, meco sottoscrivendolo a conferma